Cassazione Civile, Ordinanza n. 23610/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio aveva rideterminato reddito, IRAP e IVA sulla base di indagini finanziarie. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva motivato adeguatamente in ordine alla documentazione da cui avrebbe desunto la prova dell'irrilevanza reddituale di un movimento bancario di euro 10.000,00. Il secondo motivo risulta assorbito. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione legale relativa dimostrando analiticamente l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, e il giudice di merito deve dare conto in motivazione di una verifica rigorosa e analitica di ogni singola movimentazione; una motivazione generica sulla 'tracciabilità delle operazioni' è insufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il cassazione è intervenuto perché la motivazione della CTR è stata ritenuta inidonea a rendere conto dell'analisi specifica delle prove relative alla singola movimentazione bancaria contestata.
Norme richiamate
La censura di nullità è fondata quando la sentenza non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito in ordine alla valutazione della prova decisiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La carenza motivazionale dedotta integra un vizio processuale denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA e accertamenti bancari opera una presunzione a favore dell'Ufficio sulle movimentazioni sui conti, superabile dal contribuente con prova analitica dell'estraneità a fatti imponibili.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamenti bancari il contribuente deve dimostrare in modo analitico che ogni singola operazione è estranea a fatti imponibili; il giudice deve valutare analiticamente tale prova.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad accertamenti bancari il contribuente ha l'onere di vincere la presunzione legale relativa mediante una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata.
- Il giudice di merito, quando la prova contraria sia stata allegata dal contribuente, deve compiere una valutazione altrettanto analitica e darne conto in motivazione; non è sufficiente un richiamo generico alla tracciabilità o a categorie aggregate di operazioni.
- La motivazione della sentenza è viziata da nullità quando non consente di verificare l'effettivo esame delle singole prove documentali decisive per escludere la rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie.
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