Cassazione Civile, Ordinanza n. 37124/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra fratelli, instaurato da uno dei condividenti dopo l'apertura della successione dei genitori. Nel corso del giudizio di primo grado, uno dei convenuti aderiva alla divisione dei beni indicati in citazione e chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione di un terreno caduto in successione; il Tribunale accoglieva tale domanda, poi approvava il progetto divisionale del CTU con attribuzione di quote in natura e conguaglio in denaro, oltre a regolare i frutti dei beni comuni. In appello, la sentenza veniva confermata. Il ricorrente per cassazione censurava: 1) l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla corretta formazione delle quote e alla possibilità di evitare il conguaglio mediante diversa distribuzione dei beni; 2) la violazione dell'art. 729 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto giustificata la deroga al sorteggio, richiamando il pregresso godimento dei beni; 3) la violazione degli artt. 726 c.c. e 791 c.p.c. per avere limitato la divisione ai beni indicati dalle parti, senza includere ulteriori beni asseritamente sopravvenuti o comunque esistenti nell'asse. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato e il terzo infondato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme" in un appello proposto dopo il 12 settembre 2012, oltre che per difetto di specificità; ha escluso anche la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente e non rientrava nelle anomalie estreme individuate dalle Sezioni Unite. Quanto al sorteggio, ha ribadito che il criterio dell'art. 729 c.c. non è assoluto ma solo tendenziale e può essere derogato con valutazione discrezionale del giudice di merito, anche per ragioni soggettive di opportunità, insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. Infine, ha affermato che il principio di universalità della divisione ereditaria non è assoluto e non impedisce una divisione parziale o limitata ai beni dedotti in giudizio quando le parti non estendano tempestivamente il thema decidendum; pertanto non era possibile includere per la prima volta in appello altri beni non compresi nella domanda originaria o allegati quando erano già maturate le preclusioni processuali. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, per gli appelli introdotti dopo il 12 settembre 2012.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nelle anomalie motivazionali estreme, non nel semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso in cassazione.
Il sorteggio nelle divisioni con quote uguali ha carattere tendenziale e può essere derogato dal giudice di merito per valutazioni discrezionali adeguatamente motivate.
Il principio di universalità della divisione ereditaria non è assoluto e non impedisce che la divisione resti limitata ai beni dedotti tempestivamente nel giudizio.
La doglianza è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto legittimo il perimetro processuale della divisione determinato dalle domande e dalle preclusioni.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, il principio di universalità non esclude che la domanda e il thema decidendum restino circoscritti ai beni tempestivamente indicati dalle parti, operando le ordinarie preclusioni processuali.
- Il criterio del sorteggio tra condividenti con quote uguali non è assoluto: il giudice può derogarvi con motivazione discrezionale, anche in base a ragioni di opportunità connesse al pregresso godimento dei beni, senza che ciò integri violazione di legge se la motivazione è adeguata.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione; la censura può solo prospettare un vero vizio motivazionale estremo, non la mera insufficienza della motivazione.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto nelle ipotesi limite di motivazione apparente, mancante o radicalmente incomprensibile, non quando il ragionamento del giudice sia semplicemente ritenuto non convincente dalla parte soccombente.
- Nel giudizio divisionale, la richiesta di includere nuovi beni o di ridefinire la massa ereditaria deve essere formulata tempestivamente nel rispetto delle preclusioni, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello.
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