Cassazione Penale, Ordinanza n. 29696/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la motivazione di merito sarebbe stata erronea o insufficiente; inoltre contestava il mancato riconoscimento della non menzione. La difesa, anche con memoria successiva, ha ribadito le stesse censure. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di merito già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. Quanto alla non menzione, ha osservato che un precedente penale non riabilitato costituisce ostacolo al beneficio e che l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S. non elimina gli effetti penali della precedente condanna ex art. 186, comma 7, C.d.S.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di merito; se la Corte di appello fornisce motivazione congrua e логica, la censura in cassazione che ne chieda una nuova rivalutazione è inammissibile.
Richiamato come reato accertato dalla precedente sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza.
L'estinzione del reato non comporta il venir meno degli effetti penali conseguenti alla condanna precedente.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito già compiutamente motivata dal giudice di appello.
- Ai fini della concessione della non menzione, anche un solo precedente penale non riabilitato è ostativo al beneficio.
- L'estinzione del reato per causa prevista dal codice della strada non elimina automaticamente gli effetti penali derivanti dalla precedente condanna, ove questi rilevino per la valutazione dei benefici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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