Cassazione Civile, Ordinanza n. 08153/2026 del 01/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
La controversia origina da ripetuti allagamenti subiti da vivai di piante situati in area confinante con un centro commerciale. Il danneggiato lamentava che la costruzione del centro commerciale, avvenuta alcuni anni prima, avesse modificato lo stato dei luoghi creando superfici impermeabili e alterando il deflusso delle acque piovane, con conseguente immissione delle acque nei propri terreni, aggravata anche dalla pendenza naturale del fondo. Dopo un accertamento tecnico preventivo e una successiva citazione per il risarcimento dei danni derivanti sia dal primo allagamento sia da quelli successivi, il tribunale respingeva la domanda; la corte d’appello, in un primo momento, accoglieva l’eccezione di prescrizione; la Corte di cassazione, con ordinanza rescindente, chiariva che la domanda riguardava un illecito permanente e che la prescrizione copriva solo gli allagamenti anteriori al quinquennio precedente la citazione. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la corte territoriale respingeva di nuovo la domanda, ritenendo che gli allagamenti dipendessero essenzialmente dall’inadeguatezza delle pompe idrovore e non dalla costruzione del centro commerciale, che avrebbe inciso solo in modo marginale; escludeva inoltre rilevanza causale del dislivello del piazzale e, quanto all’inquinamento, osservava che non risultavano superamenti dei limiti normativi. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione del giudicato interno e dei limiti del rinvio, sostenendo che la corte di merito avesse fondato il rigetto sull’inesistenza di eventi alluvionali nel periodo 1993-2000, in contrasto con l’ordinanza rescindente; 2) la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulla prescrizione, deducendo che l’eccezione di prescrizione dovesse essere reiterata in rinvio e che, non essendolo stata, la controparte fosse decaduta; 3) l’omesso esame della consulenza tecnica nella parte in cui attribuiva alle acque provenienti dal centro commerciale e al diverso piano di campagna un aggravamento causale; 4) l’omesso esame delle risultanze sull’inquinamento, sostenendo che accertamenti tecnici del 2002 avevano confermato la presenza di sostanze nocive; 5) la violazione delle regole sulle spese. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i successivi tre, affermando che il giudice di rinvio era libero di accertare la fondatezza della domanda per gli eventi successivi al 1993, che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente proposta e non richiedeva reiterazione, e che le censure di legittimità miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e della consulenza tecnica.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. La Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria già pronunciato in sede di rinvio, ritenendo che il giudice territoriale non avesse violato i limiti del giudizio di rinvio e che le censure relative al nesso causale e all’inquinamento fossero inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al vincolo derivante dal giudicato e ai limiti della decisione rescindente nel giudizio di rinvio.
Richiamato per affermare che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta libero sugli accertamenti non coperti dal dictum rescindente.
Indicato quale norma che regola la riassunzione della causa dopo la cassazione con rinvio.
Richiamato nel quadro della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento.
Richiamato per il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la pretesa necessità di riproposizione dell'eccezione in sede di rinvio.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di far valere una decadenza dell'eccezione non reiterata nel giudizio di rinvio.
Norma base invocata per il risarcimento del danno da fatto illecito e per la deduzione del nesso causale tra condotta e danno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per chiedere una nuova valutazione delle prove.
Richiamato con riferimento alla regolazione delle spese di lite in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere-dovere di riesaminare i fatti e le prove non coperti dal decisum rescindente; il vincolo non si estende a questioni istruttorie o fattuali non già decise in modo definitivo.
- L'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta nel giudizio di merito non deve essere reiterata nel giudizio di rinvio, salvo che il thema decidendum si sia effettivamente modificato in modo da richiederne una nuova formulazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere un terzo grado di merito: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove o della consulenza tecnica svolta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito esclude il nesso causale tra l'opera o la condotta contestata e il danno lamentato, la censura di legittimità è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura della consulenza tecnica o degli elementi istruttori.
- In tema di danni da illecito permanente, la prescrizione del diritto risarcitorio decorre e opera solo per le singole manifestazioni dannose anteriori al termine quinquennale rispetto alla domanda, mentre restano esaminabili gli eventi successivi non coperti da prescrizione.
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