Cassazione Civile, Ordinanza n. 13099/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della prestazione pensionistica di vecchiaia richiesta da una lavoratrice che invocava la clausola di salvaguardia prevista dalla legislazione del 2013 e del 2015 per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che il fatto che la richiedente, dopo il 4 dicembre 2011, avesse svolto attività lavorativa con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità non escludesse l'applicazione della salvaguardia, perché il contratto non assicurava continuità contributiva. L'INPS ricorre deducendo violazione dell'art. 1, comma 265, lettera b), l. n. 208/2015 e dell'art. 1, comma 194, l. n. 147/2013, sostenendo che la norma non si applica a chi, dopo il 4 dicembre 2011, abbia svolto un'attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, quale è il lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato la clausola di salvaguardia nel senso che essa tutela i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, purché, al 6 dicembre 2011, possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile e non abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, attività riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Poiché nel caso concreto era accertato che la resistente aveva svolto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la sentenza di merito è stata cassata per erronea applicazione della disciplina di salvaguardia. Dal testo disponibile non emerge il dispositivo finale completo oltre al riconoscimento della fondatezza del motivo; l'esito ricavabile è comunque favorevole all'INPS.
Norme richiamate
art. 1, comma 265, lett. b), L. n. 208/2015
La clausola di salvaguardia continua ad applicarsi, entro il limite numerico previsto, ai lavoratori indicati dall'art. 1, comma 194, lett. a) e f), L. n. 147/2013 che maturino i requisiti secondo la disciplina previgente e che rispettino le condizioni di legge.
art. 1, comma 194, lett. a), L. n. 147/2013
La disciplina si applica ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se successivamente abbiano svolto attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
È il termine di riferimento rispetto al quale le norme previgenti sui requisiti di accesso al pensionamento sono mantenute in vita per i soggetti salvaguardati.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia in materia pensionistica va interpretata restrittivamente ma secondo la sua ratio di favore, che è quella di preservare i requisiti maturandi dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima della riforma.
- Tra le condizioni per l'applicazione della salvaguardia vi è che, dopo il 4 dicembre 2011, il soggetto non abbia svolto attività riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; la presenza di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è ostativa.
- Quando il legislatore consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa successiva alla data di riferimento, lo fa solo se tale attività non è riconducibile a lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- La verifica della spettanza della salvaguardia richiede il puntuale accertamento dei presupposti normativi speciali, inclusa la sussistenza di almeno un contributo volontario utile alla data indicata dalla legge.
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