Cassazione Civile, Ordinanza n. 18548/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria tra più coeredi avente ad oggetto vari immobili e un saldo di conto corrente caduti nella successione legittima di un de cuius. Nel corso del giudizio di merito si discuteva anche della sorte di quattro locali terranei ubicati nello stesso fabbricato dell'appartamento di Frattamaggiore, poiché una parte sosteneva che fossero già entrati in proprietà esclusiva di uno dei coeredi per usucapione, mentre l'altra chiedeva che fossero inclusi integralmente nella massa ereditaria. La sentenza non definitiva aveva dichiarato la non comoda divisibilità dei beni e rimesso la causa in istruttoria per verificare l'eventuale usucapione dei terranei; la sentenza definitiva aveva attribuito alcuni beni a una coerede e riconosciuto l'usucapione dei terranei a favore di altro coerede e dei suoi eredi. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame principale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e per pretesa novità della domanda di includere i terranei per intero nella massa, ritenendo inoltre che la sentenza non definitiva avesse ormai cristallizzato la questione. Ha poi qualificato l'atto notarile del 23 giugno 2004 come cessione di quota ereditaria, con effetti rilevanti ai fini dell'attribuzione della maggiore quota ex art. 720 c.c., e ha riconosciuto solo la rivalutazione e gli interessi sui conguagli. In cassazione, la ricorrente principale ha denunciato: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello conteneva critiche sufficientemente specifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto del Tribunale; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., contestando che la sentenza non definitiva avesse formato giudicato sulla consistenza dell'asse e sulla quota dei terranei, perché la causa era stata rinviata proprio per accertare se essi fossero o meno usucapiti; (3) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente/illogica sull'usucapione, ma tale motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto alla motivazione di merito resa ad abundantiam dopo una pronuncia di inammissibilità. La resistente/ricorrente incidentale ha a sua volta censurato l'interpretazione dell'atto di cessione del 23 giugno 2004, sostenendo che si trattasse di cessione di singoli beni e non di quota ereditaria, con sola efficacia obbligatoria e senza subentro nella comunione ereditaria, e quindi senza idoneità a far acquisire alla controparte la maggiore quota utile ai fini dell'art. 720 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e infondata la preclusione desunta dalla sentenza non definitiva, perché la domanda di divisione comprendeva già i terranei e la rimessione in istruttoria era finalizzata proprio ad accertare l'eventuale usucapione. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, in quanto rivolto contro argomentazioni sul merito inserite dalla Corte d'appello dopo aver dichiarato l'inammissibilità del gravame. Ha poi rigettato il ricorso incidentale, confermando la lettura dell'atto del 23 giugno 2004 come cessione sostanzialmente riferibile alla quota ereditaria o comunque all'intero compendio spettante alla cedente quale coerede, con conseguente corretta attribuzione della maggiore quota. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il motivo di appello è ammissibile quando consente di individuare la parte della sentenza impugnata, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto e le ragioni della denunciata erroneità, secondo una lettura non formalistica dell'onere di specificità.
La sentenza non definitiva non ha formato giudicato sulla piena inclusione dei terranei nella massa quando la stessa decisione aveva rimesso la causa in istruttoria per accertare se quei beni fossero stati usucapiti, in tutto o in parte.
Le censure di merito non possono investire argomentazioni rese dal giudice dopo una statuizione di inammissibilità, perché prive di interesse ad impugnare la motivazione svolta ad abundantiam.
Il richiamo è utilizzato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio sull'usucapione, ma la Corte non entra nel merito di tale censura per la preclusione processuale rilevata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente o contraddittoria è dichiarata inammissibile perché indirizzata contro una parte della sentenza che non era più decisoria, essendo stata pronunciata l'inammissibilità del gravame.
Nel contesto della divisione ereditaria, la maggiore quota viene correttamente valutata tenendo conto della cessione qualificata come riferibile alla quota ereditaria o all'intero compendio spettante alla coerede alienante.
Nell'interpretazione dell'atto notarile assume rilievo il criterio letterale, ma non in modo esclusivo e decisivo.
L'atto va letto complessivamente, coordinando le varie clausole e valorizzando il riferimento alla volontà di cedere tutto quanto spettante alla cedente quale coerede.
È evocato dalla parte incidentale nel tentativo di negare la natura di cessione di quota ereditaria, ma la Corte conferma l'interpretazione opposta del negozio.
È richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla comunione ereditaria, ma la Corte ritiene che il negozio del 23 giugno 2004 abbia comunque riguardato l'intera spettanza ereditaria della cedente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Viene applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce la base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente sul ricorso incidentale.
Massime di principio
- L'art. 342 c.p.c. va interpretato in senso non formalistico: l'appello è ammissibile se consente di comprendere quali capi siano censurati, quali errori siano denunciati e quali correzioni siano richieste alla decisione impugnata, senza necessità di un progetto alternativo di sentenza.
- La sentenza non definitiva non determina giudicato sui punti che abbia lasciato espressamente aperti e rimesso a istruzione ulteriore; non può quindi precludere la riproposizione di questioni che la stessa decisione abbia subordinato ad accertamenti successivi.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile l'impugnazione o si arresta su una questione pregiudiziale, le ulteriori considerazioni sul merito svolte dal giudice sono ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate se manca interesse a ottenerne il riesame.
- Nell'interpretazione di un atto di cessione nell'ambito della divisione ereditaria, il dato letterale non è decisivo da solo: occorre leggere complessivamente il negozio per stabilire se riguardi singoli beni, una frazione della quota o l'intera quota ereditaria spettante al coerede alienante.
- Ai fini dell'attribuzione della maggiore quota nella divisione ereditaria, è legittimo valorizzare una cessione che, pur riferita a specifici beni e diritti, sia sostanzialmente esaustiva del compendio spettante al coerede e manifesti la volontà di trasferire tutto quanto a lui spettante quale coerede.
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