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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20538/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una società contro un comune, assumendo di aver subito danni a causa dei lavori eseguiti in occasione di opere pubbliche affidate in concessione dall'ente a una cooperativa terza. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato il comune al pagamento di una somma rilevante; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo: da un lato, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario perché il danno lamentato riguardava meri comportamenti materiali di esecuzione e non scelte amministrative; dall'altro, insussistente la responsabilità del comune, poiché dalla convenzione non emergevano poteri di controllo diretto o di intervento sostitutivo sull'esecuzione materiale delle opere. In cassazione la società ha proposto due motivi: il primo denunciando vizi motivazionali e violazione di norme civili e processuali, sostenendo che la responsabilità del comune discendesse dalla convenzione e dall'obbligo di vigilanza; il secondo lamentando la mancata integrale compensazione delle spese, dato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Il comune ha resistito con controricorso e, in via condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale con due motivi: uno sulla giurisdizione, assumendo che la controversia rientrasse nel giudice amministrativo perché connessa a un procedimento espropriativo per pubblica utilità; l'altro sulle spese, contestando la compensazione parziale per soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul vizio motivazionale perché non denunciava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione, ma sostanzialmente una critica di merito alla valutazione della corte territoriale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità del comune perché la ricorrente aveva invocato in modo improprio l'art. 1229 c.c. e, soprattutto, non aveva adeguatamente rispettato il canone di specificità nella censura dell'interpretazione della convenzione, limitandosi a contrapporre una propria lettura a quella della sentenza impugnata. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere al comune le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme, non la mera insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione della parte e quella accolta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per censurare l'interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa.

  • art. 1229 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in modo ritenuto inconferente, perché disciplina la responsabilità per inadempimento di obbligazioni e nel caso non era configurato un rapporto obbligatorio tra le parti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese e la compensazione, totale o parziale, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una specifica motivazione sul mancato uso della compensazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, riproducendo adeguatamente le clausole contrattuali o gli elementi necessari a rendere intelligibile la censura.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito trasformare il ricorso in una revisione del merito della decisione.
  • La censura dell'interpretazione di un contratto o di una convenzione richiede una puntuale indicazione dei canoni ermeneutici violati e delle ragioni dello scostamento del giudice di merito; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
  • La qualificazione della responsabilità non può fondarsi su norme invocate in modo astratto o inconferente rispetto al rapporto dedotto in giudizio; occorre che la fattispecie sia coerente con il precetto richiamato.
  • La decisione sulle spese processuali, inclusa la compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo vizi giuridicamente rilevanti e specificamente dedotti.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del primo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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