Cassazione Civile, Ordinanza n. 30424/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice monocratico del Tribunale di Torino aveva convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino presso il CPR, disposto dal Questore di Torino. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo che il decreto di respingimento presupposto e i conseguenti provvedimenti questorili fossero illegittimi per mancata informazione preventiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Secondo il ricorrente, il foglio notizie compilato all'arrivo non dimostrava l'avvenuta informativa sul diritto di asilo e non poteva essere utilizzato per valutare la sua condizione giuridica; inoltre, la successiva indicazione della facoltà di chiedere protezione internazionale nel provvedimento di trattenimento non sanava il vizio originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., neppure dedotto. Ha inoltre osservato che il ricorso non aveva investito specificamente l'autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, secondo cui in sede di convalida del trattenimento non può essere censurato il provvedimento espulsivo sottostante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'amministrazione intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto; il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non dedotto.
artt. 10, comma 4, e 10-ter, D.Lgs. 286/1998
Richiamati dal ricorrente come norme che impongono l'informativa allo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale.
art. 8, Direttiva 2013/32/UE
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo informativo sul diritto di chiedere asilo/protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira, in sostanza, a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- L'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione della vicenda fattuale spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione, secondo l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata; la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In sede di convalida del trattenimento, non è ammissibile introdurre una censura diretta contro il provvedimento espulsivo presupposto se il controllo richiesto è limitato alla regolarità del trattenimento.
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