Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di divisione del 1985 relativo a fondi confinanti in uno stabile sito in Piano di Sorrento. Una parte sosteneva che sul viale gravante sul proprio fondo fosse stata costituita soltanto una servitù di passaggio pedonale, mentre l'altra rivendicava anche il passaggio carrabile. I giudici di merito hanno interpretato il titolo nel senso della servitù sia pedonale sia carrabile, valorizzando la previsione di un viale largo due metri e la clausola che consentiva la sosta solo per il tempo occorrente al carico e scarico delle auto. I ricorrenti hanno proposto due motivi di ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica o contraddittoria; in sostanza, hanno sostenuto che quella clausola potesse riferirsi solo agli obblighi del fondo servente per agevolare il passaggio pedonale, e che non fosse possibile desumere dal titolo una servitù carrabile. Hanno inoltre richiamato una diversa sentenza della medesima Corte d'appello che, in un procedimento parallelo, aveva dato un'interpretazione opposta del medesimo atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della Corte d'appello fosse plausibile e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, perché la clausola sulla larghezza del viale e sulla sosta per carico e scarico delle auto deponeva chiaramente per la volontà di costituire una servitù anche carrabile. Ha ribadito che l'interpretazione del negozio è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo se venga violato un preciso canone ermeneutico indicato specificamente o se vi sia omesso esame di un fatto decisivo; non è invece consentito in cassazione proporre una diversa lettura del titolo o una diversa ricostruzione degli stessi elementi di fatto. Il richiamo a una decisione diversa e contrastante della stessa Corte territoriale non ha condotto ad accoglimento del ricorso, perché la sentenza impugnata è stata considerata una delle interpretazioni possibili e plausibili del titolo. È stato anche dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La volontà negoziale va ricostruita secondo i canoni legali di interpretazione; in cassazione occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne discosti.

  • art. 1063 c.c.

    Nelle servitù il titolo costitutivo è la fonte primaria per determinarne estensione ed esercizio; i criteri successivi operano solo in caso di lacune o imprecisioni del titolo.

  • art. 1064 c.c.

    Ha funzione sussidiaria rispetto al titolo costitutivo nella determinazione dell'esercizio della servitù.

  • art. 1065 c.c.

    Ha funzione sussidiaria rispetto al titolo costitutivo nella determinazione dell'esercizio della servitù.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità può investire la violazione dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non consente una mera rivalutazione del merito.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Il contrasto tra opposte sentenze sul medesimo punto può rilevare come possibile presupposto di revocazione; la Corte richiama tale rischio nel coordinare i ricorsi paralleli.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del titolo costitutivo di una servitù è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando il titolo è chiaro, esso prevale nella determinazione dell'estensione e del contenuto della servitù; i criteri suppletivi degli artt. 1064 e 1065 c.c. operano solo in presenza di lacune o incertezze non superabili del titolo.
  • Se di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione di merito limitandosi a prospettare un'interpretazione alternativa.
  • La previsione di una sosta consentita per il tempo occorrente al carico e scarico delle auto può costituire indice interpretativo della volontà di riconoscere un passaggio anche carrabile, se coerente con il testo complessivo del titolo.
  • Il richiamo a una diversa decisione resa su un atto o rapporto analogo non impone di per sé la cassazione della sentenza impugnata, se quest'ultima si fonda su un'interpretazione del titolo giudicata plausibile e logicamente sostenibile.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.