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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29391/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame sollevando tre censure principali: 1) rispetto al capo 12) dedotta violazione ed erronea applicazione degli artt. 273 c.p.p., 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990 nonché travisamento dei fatti, sostenendo che il Mazzamurro non fosse consapevole della natura dell'incarico (ritirare 12 g di marijuana) poiché la direttiva era stata data solo a La Torre e non a lui, che anzi era considerato sospetto e non partecipava alle riunioni organizzative; 2) rispetto al capo 10) dedotta violazione ed erronea applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 74 D.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che i trasporti compiuti dal ricorrente fossero episodici (due sole occasioni a distanza di mesi) e non indicativi di una stabile messa a disposizione del gruppo né di percezione di utilità; 3) rispetto ai capi 10), 12) e 15) dedotta violazione degli artt. 273 c.p.p. e 416-bis, comma 1, c.p., nonché travisamento dei fatti e vizio di motivazione, lamentando l'incoerenza della motivazione che ha escluso l'aggravante mafiosa per il capo 48) ma non per gli altri reati, e sostenendo l'assenza di elementi per ritenere la consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto le censure manifestamente infondate. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sulle risultanze probatorie, precisando che il giudice del riesame deve motivare sulla sussistenza dei gravi indizi e che la Cassazione verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non la rivalutazione della prova. Nel merito la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale di Bari, che si è basata su intercettazioni ambientali e telefoniche, video-monitoraggio, riconoscimento vocale, riscontri indiziari sull'impiego dell'autovettura per le trasferte, la presenza del ricorrente nell'abitazione del Palena e la corresponsione dei proventi dello spaccio a capi del gruppo; tali elementi avrebbero mostrato la stabile collocazione dell'indagato nell'articolazione del clan e il suo ruolo esecutivo (autista/trasportatore). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Riferita alla qualificazione e all'aggravante di "associazione di tipo mafioso"; la Corte ha esaminato la contestazione dell'aggravante e ha ritenuto che, pur essendo stata esclusa per un capo (48), la motivazione non fosse manifestamente illogica nel riconoscere profili di collegamento associativo e finalità di gruppo per gli altri capi imputati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte richiama i criteri di valutazione dei gravi indizi e i limiti del giudizio di legittimità sulle decisioni del Tribunale del riesame.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in rapporto alle concause di responsabilità (concorso di persone nel reato) rispetto al capo 12); la censura sosteneva l'assenza della consapevolezza richiesta dall'art. 110, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti per sostenere la partecipazione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sul traffico di stupefacenti; citata nella contestazione relativa al capo 12). La Corte ha valutato la fondatezza degli indizi rispetto alla partecipazione al reato di spaccio e al ritiro di stupefacente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sulle pene per i delitti di cui al Titolo; richiamata rispetto al capo 10) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari dessero conto della messa a disposizione stabile del mezzo e della partecipazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indicata come riferimento formale per i presupposti di legittimità del provvedimento cautelare e per la struttura della motivazione che il tribunale del riesame deve fornire; la Cassazione verifica che il provvedimento sia conforme a tali requisiti.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello strutturale di motivazione a cui il Tribunale del riesame deve adeguarsi (esposizione delle ragioni giuridicamente significative), con gli adattamenti necessari per le misure cautelari basate su indizi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso livello di prova richiesto per la misura cautelare rispetto al giudizio di condanna (la gravità degli indizi per la cautela non richiede la precisione e concordanza del comma 2 applicabile al giudizio di merito).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti del sindacato di legittimità: la Corte ribadisce che il travisamento del fatto è in gran parte precluso in sede di legittimità e che non è possibile sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza assegna alla cancelleria gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Cassazione non rivede i fatti ma verifica soltanto la congruità e la logicità della motivazione del giudice del riesame; per essere accolte, le censure devono evidenziare illogicità manifeste o omissioni argomentative rilevanti.
  • La soglia dei "gravi indizi di colpevolezza" per la cautela è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non la precisione richiesta per la condanna.
  • Le intercettazioni, il video-monitoraggio, il riconoscimento vocale e i riscontri indiziari (uso stabile di un veicolo, presenza fisica in luoghi del gruppo, versamento di proventi a capi) possono concorrere a formare un quadro indiziario consistente anche se singoli atti appaiono episodici.
  • Contestare la mancata o contraddittoria applicazione dell'aggravante mafiosa richiede di dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente incoerente; l'esclusione dell'aggravante per taluni capi non rende automaticamente illogico il suo riconoscimento per altri se il giudice ha argomentato in modo non contraddittorio.
  • Per opporre efficacemente la tesi della episodicità o dell'assenza di consapevolezza è necessario proporre criticità specifiche e circostanziate sulle valutazioni probatorie (es. rilevazione di errori logici, omissione di elementi decisivi), non una semplice riproposizione dei fatti in termini alternativi.

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