Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, effettuata nel 2011, di alcuni terreni siti in Santo Stefano di Magra da parte del marito separato dell'attrice, in forza di una procura speciale conferitagli nel 2008 e poi revocata nel 2010. In primo grado l'ex coniuge aveva chiesto di accertare l'invalidità o inefficacia dell'atto, sostenendo che la procura era stata revocata e che il venditore aveva agito senza poteri; il marito separato aveva invece dedotto che i terreni erano in realtà di sua proprietà, essendo stati acquistati con denaro proprio ma intestati solo formalmente alla moglie mediante un precedente atto simulato con interposizione fittizia di persona. Il Tribunale aveva respinto la domanda dell'attrice, ritenendo la procura irrevocabile perché conferita nell'interesse del mandatario e reputando sostanzialmente del marito la proprietà dei beni. In appello, l'ex coniuge ha sostenuto: 1) che il Tribunale era incorso in ultrapetizione pronunciandosi sulla simulazione relativa dell'atto del 2007, questione che sarebbe stata proposta tardivamente e che avrebbe richiesto eccezione in senso stretto; 2) che la procura, pur conferita nell'interesse del mandatario, era stata comunque validamente revocata e che la revoca aveva fatto venir meno il potere rappresentativo, con conseguente nullità della vendita del 2011; 3) che, in ogni caso, mancava in capo all'attrice l'interesse ad agire per far accertare la nullità del contratto, non essendo proprietaria dei terreni. La Corte d'appello ha accolto l'impostazione dell'attrice, dichiarando nulla e inefficace la vendita del 2011 perché conclusa da un rappresentante privo di poteri, e ha condannato il marito separato e la società acquirente alle spese (con compensazione parziale). In Cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come ultrapetizione la decisione di primo grado sulla simulazione/interposizione fittizia; violazione dell'art. 1414 c.c. per non avere riconosciuto che la simulazione rendeva inefficace il contratto apparente tra le parti e validi gli effetti del dissimulato, con sua asserita proprietà dei terreni; violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. per aver dichiarato la nullità della vendita del 2011 nonostante il dedotto difetto di interesse ad agire della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato d'ufficio il mancato deposito, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, necessaria per verificare la tempestività del ricorso proposto avverso una sentenza asseritamente notificata. Ha aggiunto che il vizio non era sanato né dalla mancata contestazione del controricorrente né dal deposito tardivo di copia della sentenza priva della relata di notifica. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società intimata rimasta contumace in Cassazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché assorbiti dall'improcedibilità
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della deduzione della simulazione/interposizione fittizia; la questione resta assorbita
richiamato per la tesi sulla irrevocabilità della procura conferita nell'interesse del mandatario, poi controversa tra le parti di merito
richiamato per sostenere che la simulazione relativa rende inefficace l'atto apparente tra le parti e produce effetti del negozio dissimulato se ne ricorrono i requisiti
richiamato per sostenere la nullità del contratto di vendita del 2011 concluso asseritamente senza poteri
richiamato per contestare la legittimazione/interesse ad agire dell'attrice in materia di nullità
norma decisiva: l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione entro il termine comporta improcedibilità del ricorso
indicato dalle Sezioni Unite come possibile modalità di sanatoria del difetto documentale, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
richiamato in relazione al controricorso/memoria e alla trattazione in camera di consiglio
art. 6 CEDU
richiamato per affermare la compatibilità della sanzione di improcedibilità con il diritto di accesso al giudice
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamato come parametro dei motivi di ricorso dedotti dal ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un onere processuale essenziale ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione; la sua omissione nel termine di legge determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è sanata dalla sola mancata contestazione della controparte sulla tempestività del ricorso, poiché il relativo controllo è rilevabile d'ufficio.
- La sanatoria del difetto documentale è possibile solo mediante il deposito della relata di notificazione nei modi e nei termini consentiti dal codice di rito; un deposito tardivo o incompleto non è sufficiente.
- La sanzione dell'improcedibilità per omissione degli adempimenti documentali prescritti in cassazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, poiché risponde a esigenze di ordinato e sollecito accesso al giudice di legittimità e alla formazione del giudicato.
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