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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30154/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici specializzati per la mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee in materia di adeguata retribuzione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con riferimento agli anni antecedenti all'a.a. 1991/1992. I ricorrenti avevano agito contro varie amministrazioni dello Stato chiedendo il ristoro del danno da inadempimento comunitario. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione è stato proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle direttive indicate, del d.lgs. n. 257/1991, della l. n. 370/1999 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che l'art. 11 della l. n. 370/1999 non aveva esaurito l'obbligo comunitario, essendo stato solo un adempimento limitato a chi aveva ottenuto sentenze irrevocabili, e che l'inadempimento statale sarebbe perdurato fino al 20 ottobre 2007 o, in alternativa, fino alla sentenza Cass. n. 10813/2011, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la censura contrastava con un orientamento di legittimità consolidato e reiterato. È stato ribadito che il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11 (27 ottobre 1999), norma che ha reso definitivo l'inadempimento residuo per i soggetti esclusi dal beneficio previsto per i titolari di sentenze irrevocabili. La Corte ha respinto l'idea che la prescrizione decorresse da date successive, ha escluso rilievo alle questioni sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione e sulla legittimazione passiva ai fini del decorso prescrizionale, e ha confermato che non vi è stata alcuna indicazione unionale vincolante sulla misura della remunerazione adeguata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza era incanalata nel vizio di violazione di legge, ma è stata reputata inammissibile perché incompatibile con il consolidato indirizzo di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione proposta non offriva elementi idonei a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, individuando tale momento nel 27 ottobre 1999.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    La norma ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso gli altri aventi diritto; da essa decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È indicato come primo intervento di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi.

  • D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    Richiamato per chiarire che il nuovo trattamento economico si applica, per differimenti successivi, solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'a.a. 2006/2007, non a quelli degli anni precedenti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione di un ricorso su questione già da tempo consolidata in giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie dei medici specializzandi per tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione, la prescrizione decennale decorre dalla data in cui il legislatore ha reso definitivo l'inadempimento residuo, individuata nel 27 ottobre 1999 per effetto dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
  • L'intervento del legislatore che riconosce il beneficio solo ad alcuni soggetti non riapre in via generale l'obbligo risarcitorio verso tutti gli altri aventi diritto, ma segna il momento dal quale questi ultimi hanno consapevolezza della mancata futura soddisfazione e possono attivarsi anche con strumenti stragiudiziali.
  • La questione della giurisdizione, della natura dell'azione o della corretta individuazione del legittimato passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato abbia comunque la possibilità di far valere il proprio diritto.
  • In assenza di una disciplina unionale specifica sulla quantificazione della 'adeguata remunerazione', il legislatore nazionale conserva un margine di discrezionalità nel modulare nel tempo il trattamento economico dei medici specializzandi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando ripropone questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità senza addurre argomenti nuovi idonei a giustificare un mutamento dell'orientamento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
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