Cassazione Penale, Ordinanza n. 09686/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna a un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La difesa articolava otto motivi: i primi sei contestavano il giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e negando la rilevanza penale della condotta; gli ultimi due lamentavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi sei motivi mirassero a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, mentre i motivi sulla tenuità erano inammissibili perché riproponevano questioni già motivate in appello e contrastate da elementi ritenuti ostativi, quali la pluralità e diversità delle sostanze, la presenza di strumenti per il confezionamento, la somma di denaro in piccolo taglio e la percezione dell'attività di spaccio da parte dei vicini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi che contestavano la responsabilità e non censurabili in cassazione perché diretti a ottenere una diversa valutazione delle prove. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, richiamando la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava l'entità non trascurabile della condotta e l'offensività non lieve. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Individua il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità contestato all'imputato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per l'entità non trascurabile dei fatti e l'offesa non lieve al bene giuridico protetto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, perché il sindacato della Cassazione resta limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione dei giudici di merito.
- La doglianza che contrappone una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta nei gradi di merito è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo razionale, degli elementi valorizzati ai fini della responsabilità.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti elementi sintomatici di un'offesa non lieve, quali la pluralità/diversità della sostanza, la presenza di strumenti per il confezionamento, la disponibilità di denaro significativo e il contesto fattuale che riveli una concreta attività di spaccio.
- La riproposizione in cassazione di questioni già affrontate con motivazione congrua in appello non integra un valido motivo di ricorso se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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