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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19788/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla proprietaria di un fondo confinante, che aveva chiesto l'annullamento della licenza edilizia rilasciata al vicino per la costruzione di un'autorimessa in aderenza a una legnaia di sua proprietà, deducendo che l'opera avrebbe occluso una finestra esistente sulla costruzione. Nel merito la domanda era stata anche impostata come tutela della situazione possessoria e come richiesta di condanna del vicino a non costruire a distanza inferiore a quella legale o regolamentare. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di annullamento dell'atto amministrativo ma aveva comunque accertato la natura di finestra dell'apertura esistente e la conseguente distanza da rispettare; la Corte d'appello di Firenze, su impugnazione del convenuto, aveva invece rigettato le domande della attrice. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denunciava, con sette motivi, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali: sosteneva che la Corte d'appello avesse travisato la domanda, non cogliendo che la pretesa era fondata sulla tutela possessoria della finestra e non su un accertamento petitorio; lamentava che, pur avendo escluso la giurisdizione sul provvedimento amministrativo, il giudice avrebbe dovuto disapplicarlo; deduceva inoltre che la Corte territoriale avesse deciso su un tema non devoluto e su un documento ritenuto non esaustivo. I motivi da 6 a 7 erano intitolati "Ne bis in idem" e "Veduta" ma risultavano formulati in modo promiscuo e oscuro. La Corte di cassazione ha ritenuto l'intero ricorso inammissibile per difetto di specificità e di univoca riconducibilità dei motivi alle categorie dell'art. 360 c.p.c., osservando inoltre che mancava la puntuale indicazione degli atti processuali necessari per il vaglio dell'error in procedendo e che la doglianza sulla mancata disapplicazione della licenza edilizia atteneva comunque al primo grado ed era quindi non prospettabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi non individuassero una specifica nullità della sentenza, ma si limitassero a contestare l'interpretazione della domanda e ad evocare in modo inconferente istituti possessori; ha rilevato che, in caso di error in procedendo, il ricorrente deve indicare compiutamente gli atti processuali rilevanti, onere qui non assolto; ha infine giudicato i motivi sesto e settimo genericamente e confusamente formulati, privi della necessaria tassatività e specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1; n. 3; n. 4; n. 5

    Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione; la mera critica generica o confusa della sentenza è inammissibile.

  • artt. 383-384 c.p.c.

    Il richiamo a tali disposizioni, nel contesto del ricorso, è stato ritenuto incongruo e non idoneo a fondare una censura ammissibile.

  • art. 703 c.p.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul possesso, ma la Corte ha ritenuto il riferimento inconferente rispetto alla reale doglianza, che investiva l'interpretazione della domanda.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul possesso, ma ritenuto inconferente rispetto alle censure effettivamente formulate.

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla manutenzione del possesso, ma considerato inconferente rispetto alla doglianza in concreto proposta.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Lo scrutinio di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata va compiuto motivo per motivo; la disposizione opera come filtro per i ricorsi inconsistenti.

  • art. 334 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla funzione deflattiva del controllo di legittimità.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

  • legge n. 228/2012

    È richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale nel quadro degli oneri probatori, ma non oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ciascun motivo deve essere formulato con precisione e deve essere immediatamente riconducibile a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c., altrimenti è inammissibile.
  • Quando si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, ma solo se il ricorrente li indica in modo puntuale e completo; la mancata specifica indicazione degli atti impedisce il controllo di legittimità.
  • Non è sufficiente richiamare in modo generico norme sostanziali o processuali: la censura deve spiegare quale concreta nullità o quale specifico vizio della decisione sia stato commesso.
  • Motivi di ricorso formulati in modo promiscuo, oscuro o cumulativo, privi di chiara enunciazione del vizio denunciato, non superano il filtro di ammissibilità in cassazione.
  • La doglianza relativa a un preteso errore del giudice di primo grado non può essere fatta valere in cassazione se non nei limiti in cui risulti devoluta e censurabile attraverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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