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Sentenza

Sentenza n. 2687/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Napoli n. 5617/2024 pubblicata in data 27 luglio 2024 nel giudizio RG n. 14742/2022;

Giustizia amministrativa202503737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento di € 3.584,77 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5617/2024, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per determinati periodi di supplenza e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.584,77, oltre interessi legali. Il ricorso riguardava esclusivamente le somme spettanti al ricorrente, con esclusione delle spese di lite attribuite ai difensori antistatari nel giudizio civile. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di integrale pagamento entro un termine, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha verificato la notificazione della sentenza al Ministero, il passaggio in giudicato attestato dal certificato rilasciato dal Tribunale di Napoli e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare la domanda e senza produrre prova dell'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché il titolo era stato notificato all'Amministrazione, era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento, sicché risultava provata l'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando al ricorrente le somme di sua esclusiva spettanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze, da attivarsi su specifica istanza della parte dopo la scadenza del termine. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il TAR ha precisato l'obbligatorietà dell'incarico, le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato verificato quale condizione di ammissibilità della domanda di esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle relative spese, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato insieme alla disciplina sulle spese di giustizia per la liquidazione dell'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la domanda è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • L'amministrazione non adempie al proprio onere di dimostrare l'esecuzione del giudicato quando, costituendosi, non contesta la domanda e non produce documentazione idonea a provare l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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