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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00279/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive e il trattamento di fine rapporto, sostenendo di essere stato pagato in misura inferiore ai minimi del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni applicato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritti i crediti, poiché non risultava alcun atto interruttivo idoneo prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta il 13 maggio 2019. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto accogliere l'eccezione di prescrizione riproposta dalla datrice senza appello incidentale, dato che il primo giudice l'avrebbe implicitamente respinta rigettando la domanda nel merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2948, nn. 4 e 5 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che vi fossero documenti idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione, in particolare la riserva di agire contenuta in precedenti ricorsi e la data di deposito del ricorso introduttivo, che egli riteneva erratamente considerata al posto della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'appello incidentale è necessario solo quando l'eccezione di prescrizione sia stata effettivamente respinta, anche implicitamente, dal primo giudice; nel caso concreto, invece, non risultava che il Tribunale avesse esaminato e disatteso tale eccezione, sicché era sufficiente la sua riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. senza gravame incidentale. Ha poi respinto il secondo motivo perché la generica "riserva di agire" inserita in precedenti atti non è idonea a interrompere la prescrizione, mancando una vera intimazione o richiesta di pagamento, e perché nel rito del lavoro l'effetto interruttivo si produce con la notificazione del ricorso al convenuto, non con il semplice deposito in cancelleria. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata; dichiarati inoltre i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale è necessario solo se l'eccezione di merito risulti già respinta, espressamente o implicitamente, dal primo giudice.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate devono essere espressamente riproposte in appello; se l'eccezione non è stata decisa, la mera riproposizione è sufficiente.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    Preclude il rilievo officioso in appello delle questioni coperte da giudicato interno, quando l'eccezione sia stata già implicitamente o espressamente respinta in primo grado.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Il mancato impugnare specificamente una statuizione di rigetto dell'eccezione determina acquiescenza e giudicato interno su di essa.

  • art. 2948, nn. 4 e 5 c.c.

    Il termine di prescrizione quinquennale è quello applicato ai crediti azionati; la Corte ne conferma l'operatività in mancanza di validi atti interruttivi.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare/trascrivere con precisione i documenti e gli atti su cui si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se l'eccezione di prescrizione non è stata esaminata né espressamente né implicitamente dal giudice di primo grado, la parte vittoriosa sul piano finale può riproporla in appello senza proporre appello incidentale.
  • L'appello incidentale è invece necessario quando il rigetto della domanda di merito implichi una chiara e inequivoca valutazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con formazione del giudicato interno se non specificamente censurata.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto del creditore deve contenere una pretesa seria e inequivoca, rivolta al debitore individuato, con richiesta o intimazione di adempimento; mere riserve generiche di future azioni non sono sufficienti.
  • Nel rito del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione si produce con la notificazione del ricorso al convenuto e non con il solo deposito in cancelleria.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura su fatti documentali richiede specifica indicazione e, se del caso, trascrizione dei documenti e degli atti rilevanti; la deduzione generica di prove non soddisfa l'onere di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniPrescrizione
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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