Cassazione Civile, Ordinanza n. 12410/2026 del 03/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione d'urgenza di un terreno privato nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi e dalla successiva realizzazione dell'opera pubblica, che aveva comportato l'irreversibile trasformazione almeno di una parte dell'area. La proprietaria originaria aveva chiesto il risarcimento per la perdita della proprietà e l'indennità di occupazione; in subordine, la restituzione del bene non trasformato e il danno per l'asserita protrazione dell'occupazione illegittima. Dopo il giudizio di merito e un primo intervento della Cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva riconosciuto il risarcimento solo per la porzione effettivamente trasformata e aveva confermato l'indennità di occupazione nella misura già liquidata. Nel ricorso per cassazione l'erede della proprietaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova della mancata riconsegna e della protrazione dell'occupazione della parte non trasformata; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese. Il Comune, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato la questione della quantificazione delle indennità di occupazione legittima e illegittima dell'intera area e, con un ulteriore motivo, ha lamentato l'indeterminatezza della liquidazione del saldo risarcitorio, perché la sentenza non indicava in modo preciso acconti, date di versamento, rivalutazione e interessi. La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale sull'onere della prova, osservando che il punto riguardava l'accertamento del fatto, non la regola di riparto probatorio; ha rigettato anche il primo motivo incidentale sul giudicato; ha invece accolto il secondo motivo incidentale, rilevando che la liquidazione del residuo dovuto era incompleta e non determinava con sufficienza il criterio di computo degli acconti e degli accessori, sicché la causa doveva essere nuovamente decisa dal giudice di rinvio anche su questo aspetto e sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e accolto il secondo, assorbendo il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto, nei confronti del ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la regola sull'onere della prova è correttamente applicata quando il giudice pretende che chi domanda la restituzione e il risarcimento provi i fatti costitutivi della pretesa; la mancanza di prova o l'incertezza sul fatto costitutivo impone il rigetto della domanda
l'accertamento per presunzioni semplici richiede gravità, precisione e concordanza; la valutazione dei fatti noti e della loro idoneità dimostrativa attiene al merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata
il giudicato formatosi sulla precedente decisione di cassazione preclude la riediscussione delle questioni già coperte dal rigetto espresso dei motivi di ricorso, salvo reale contrasto tra dispositivo e motivazione
il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione quanto definitivamente deciso nel precedente giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale o processuale nei diversi motivi esaminati
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto per nullità della sentenza o del procedimento nei motivi incidentali
la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
le censure sulle spese di lite restano assorbite quando la decisione deve essere cassata e rinviata per un profilo decisivo del merito
le censure sulla compensazione o regolazione delle spese diventano assorbite dall'accoglimento del motivo che comporta il rinvio
richiamato nel motivo incidentale relativo alla decorrenza di rivalutazione e interessi sul credito risarcitorio
richiamato nel motivo incidentale per la disciplina degli interessi e dei criteri di calcolo del debito monetario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in base all'esito del giudizio è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale
Cass. n. 2952/2003
la formale adozione di un atto di restituzione non è decisiva se l'occupazione illegittima in concreto è proseguita
Cass. n. 9950/2017
per la determinazione del credito residuo dopo acconti occorre devalutare acconto e credito alla data dell'illecito, detrarre l'acconto e calcolare gli interessi compensativi secondo un criterio coerente con la rivalutazione
Cass. n. 16027/2022
conferma il criterio di computo del danno residuo dopo pagamenti parziali
Cass. n. 23927/2023
conferma il criterio di calcolo del danno residuo e degli accessori in presenza di acconti
Massime di principio
- La domanda di restituzione di un bene e di risarcimento per occupazione illegittima richiede la prova dei fatti costitutivi, inclusa la protrazione dell'occupazione oltre il momento dedotto; la mera mancanza di un formale atto di riconsegna non sposta di per sé l'onere della prova.
- La valutazione circa la sufficienza di indizi e presunzioni semplici per dimostrare il protrarsi dell'occupazione è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione secondo i rigorosi parametri del giudizio di legittimità.
- Il giudicato formatosi sulla precedente decisione di cassazione vincola il giudice di rinvio sulle questioni espressamente o implicitamente decise; non è consentito riaprire il tema della quantificazione già definita se la precedente pronuncia ha rigettato i motivi pertinenti e non vi è effettiva contraddizione tra dispositivo e motivazione.
- Quando il credito risarcitorio è stato parzialmente soddisfatto con acconti, il giudice deve indicare con precisione l'ammontare e le date dei pagamenti e applicare un criterio di calcolo che consenta di determinare in modo determinato il residuo dovuto, comprensivo di rivalutazione e interessi secondo sequenza logica corretta.
- Le questioni sulle spese di lite restano assorbite se la sentenza deve essere cassata e rinviata per la necessaria rinnovazione della decisione sul merito o su un punto decisivo della liquidazione.
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