Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15854/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condividente)

La controversia

Nel giudizio di merito un soggetto aveva ottenuto dal Tribunale lo scioglimento della comunione ordinaria relativa ad alcuni immobili. Il giudice di primo grado aveva aderito alla consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei beni e aveva inoltre condannato il convenuto al 50% delle spese di lite, ritenendo che egli avesse ostacolato l'esecuzione dell'accordo del 27 ottobre 2014 con cui le parti avevano deciso di porre in vendita gli immobili, rifiutando in più occasioni l'accesso ai potenziali acquirenti. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost. e 24 Cost. sostenendo che la CTU fosse stata posta a base della decisione senza indicare le fonti di comparazione per la stima degli immobili; con il secondo ha dedotto la nullità, ex art. 1418 c.c., della clausola n. 6 dell'accordo transattivo del 27 ottobre 2014, trasfuso nell'accordo di separazione omologato, e ha sostenuto che, per tale ragione, il Tribunale non avrebbe potuto condannarlo al pagamento della metà delle spese di lite per il rifiuto di consentire le visite agli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la doglianza, pur formalmente riferita a parametri costituzionali e convenzionali, si risolveva in una generica critica alla CTU; ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva indicato il metodo comparativo e il riferimento ai valori di mercato della zona. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la pretesa nullità dell'accordo transattivo era stata dedotta per la prima volta in cassazione in modo generico e, comunque, l'appello non aveva investito il capo sulle spese, essendosi limitato ai criteri di stima dei beni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come vizio di violazione di legge, salvo che si tratti di norme di immediata applicazione; altrimenti il contrasto con i parametri costituzionali deve essere veicolato tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 6 CEDU

    La sua violazione non è stata ritenuta direttamente deducibile nel caso concreto con il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., perché la censura si risolveva in una critica alla consulenza tecnica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non riferita a una norma di legge immediatamente applicabile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale, ma non poteva essere dedotto direttamente nel motivo di ricorso per cassazione nei termini prospettati.

  • art. 1418 c.c.

    La deduzione di nullità della clausola dell'accordo transattivo è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione in modo generico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamata la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La violazione di norme costituzionali o convenzionali non può essere normalmente proposta direttamente come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., quando il contrasto con tali parametri passa attraverso l'applicazione di una norma legislativa; in tal caso occorre dedurre la questione di legittimità costituzionale della norma applicata, salvo che la norma costituzionale sia di immediata applicazione.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio non è ammissibile se si traduce in una contestazione generica del metodo o del risultato, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza che abbia dato conto del criterio estimativo utilizzato e delle basi di mercato prese in considerazione.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come la deduzione di nullità di un accordo transattivo, se non risultano trattate nei precedenti gradi di giudizio e se la censura non investe specificamente il capo di sentenza oggetto di impugnazione.
  • La deduzione di una nullità contrattuale deve essere specifica e tempestiva; una prospettazione generica per la prima volta in cassazione non consente il sindacato della Corte.
  • Se l'appello non investe un determinato capo della decisione, la relativa censura non può essere recuperata in cassazione sotto forma di motivo nuovo o diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.