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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00499/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, condannati in appello per gestione illecita di rifiuti, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione avverso la conferma della sentenza di primo grado. I fatti riguardavano attività di raccolta, trasporto e recupero di circa 500 kg di rifiuti speciali non pericolosi, ritenute svolte in assenza del titolo abilitativo richiesto. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 sarebbe un reato proprio riferibile ai soli imprenditori, categoria cui essi non appartenevano, e che le decisioni di merito non avrebbero chiarito se la condotta fosse autonoma o solo preparatoria di un abbandono non contestato. Con il secondo motivo hanno contestato la ricostruzione fattuale, sostenendo che l’attività fosse occasionale, che vi fosse travisamento della prova sulla cernita/raggruppamento dei rifiuti e che, essendo il materiale destinato alla commercializzazione, mancasse comunque la violazione. Con il terzo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena ex artt. 133 e 62-bis c.p. Con il quarto motivo hanno contestato la confisca dell’autocarro, assumendo che il mezzo non fosse stato sequestrato e che ciò avesse impedito una adeguata difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che l’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 si applica a chiunque svolga attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, non solo agli imprenditori, e che la fattispecie ha natura istantanea e si perfeziona anche con una sola delle condotte tipiche, purché non vi sia assoluta occasionalità. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato la presenza di circa 500 kg di rifiuti eterogenei e aveva escluso che la dedotta occasionalità fosse stata adeguatamente dimostrata. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato l’esclusione con riferimento ai precedenti dell’uno e all’incensuratezza già considerata per l’altro mediante il beneficio della sospensione condizionale, e che i ricorrenti non avevano indicato concreti elementi positivi. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla pena, perché la sanzione era stata irrogata al di sotto della media edittale e la doglianza mirava solo a una nuova valutazione di merito. Quanto alla confisca del mezzo, ha rilevato che l’art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006 prevede obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto in caso di condanna per il reato di cui all’art. 256 e che la confisca può essere disposta anche in assenza di sequestro; la censura è stata ritenuta generica per mancata indicazione della proprietà del veicolo e della posizione di un eventuale terzo in buona fede. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., nei limiti richiamati dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    la contravvenzione riguarda chiunque svolga attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in assenza di autorizzazione; non è richiesto lo status di imprenditore e il reato si perfeziona anche con una sola delle condotte tipiche, purché non si tratti di assoluta occasionalità

  • art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006

    è richiamato in contrapposizione alla lettera a per evidenziare che la qualifica imprenditoriale assume rilievo nella diversa ipotesi di abbandono

  • art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006

    alla sentenza di condanna per il reato di trasporto illecito di rifiuti consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione e non costituiscono un diritto automatico dell'imputato

  • art. 606 c.p.p.

    il riferimento al comma/lettera è indicato come verosimile refuso, poiché i ricorrenti hanno in realtà dedotto violazione di legge

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte non abbia proposto il ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in relazione all’obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento

Massime di principio

  • Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 è reato comune: può essere commesso da chiunque svolga attività di gestione di rifiuti senza titolo abilitativo, anche se l’attività non è esercitata in forma imprenditoriale.
  • La fattispecie di gestione illecita di rifiuti è istantanea e può consumarsi già con una sola delle condotte tipiche previste dalla norma; tuttavia, per integrare il reato, l’attività deve presentare un minimo di organizzazione e non può ridursi a un episodio di assoluta occasionalità.
  • La nozione di "gestione" di rifiuti comprende attività di raccolta, trasporto e recupero; la difesa che invochi la natura meramente preparatoria o l’asserita destinazione alla commercializzazione deve confrontarsi con la specifica contestazione e con gli indici fattuali di organizzazione dell’attività.
  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per l’assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi di segno favorevole, mentre il giudice di merito può motivarne il diniego richiamando i profili di maggiore rilevanza ex art. 133 c.p.
  • La censura in cassazione sulla pena è inammissibile se tende a una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di arbitrio o motivazione manifestamente illogica; una motivazione specifica è richiesta soprattutto se la pena si discosta sensibilmente dalla media edittale.
  • Per i reati in materia di rifiuti, la confisca del mezzo di trasporto può essere obbligatoria e può essere disposta anche in assenza di un precedente sequestro, purché una norma la preveda o la imponga; chi invochi la tutela di un terzo proprietario deve allegare e provare la buona fede e l’assenza di colpa nella disponibilità del bene.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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