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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36390/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure formulate non investissero profili deducibili avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. e che il ricorso fosse quindi proposto in violazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena già inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Catania per i reati di detenzione di arma e ricettazione. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato. La Corte ha tuttavia rilevato che, nel patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati; inoltre, il ricorso è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto all'accordo, profili non dedotti nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello; una volta prestato l'accordo, il giudice di secondo grado decide nei limiti dell'impugnazione non rinunciata e della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    non impone al giudice dell'appello concordato una motivazione specifica sul mancato proscioglimento, salvo i limiti propri della cognizione consentita.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    viene invocato dal ricorrente come norma sulla violazione di legge dedotta in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto fuori dai limiti di ricorribilità previsti per la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata/rideterminata in appello.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata/rideterminata in appello.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che recepisce l'accordo tra le parti non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né a verificare espressamente l'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, quando tali questioni non rientrino tra i motivi residui di impugnazione.
  • La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ricorribile per cassazione solo per censure inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra il contenuto dell'accordo e la decisione del giudice; sono invece inammissibili doglianze estranee a tali profili.
  • La deduzione del difetto di motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo utile di ricorso avverso una decisione resa in appello su concordato, se non accompagnata da specifiche censure attinenti ai limiti legali del procedimento concordato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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