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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15969/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa tra le parti e sfociata in un giudizio per la risoluzione del contratto, promosso dall'ente venditore per mancato pagamento di due rate del prezzo, in presenza di una clausola risolutiva espressa. Nel giudizio di merito la società acquirente aveva contestato la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, sostenendo che il contratto prevedesse un'elezione di domicilio solo subordinata, con conseguente nullità della notifica eseguita presso la persona fisica rappresentante dell'ente e asserita mancata ricerca del destinatario da parte dell'ufficiale postale; inoltre lamentava il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, reiterata in appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, da un lato, la violazione delle norme sull'elezione di domicilio e sulla notificazione degli atti alle persone giuridiche, nonché delle norme postali sulla notifica a mezzo servizio postale; dall'altro, la violazione delle norme processuali sulla rimessione in termini, in conseguenza dell'erronea ritenuta regolarità della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando la clausola contrattuale come elezione di domicilio presso la sede legale della cooperativa e solo in via subordinata presso la casa comunale di Gioia del Colle. Ha quindi affermato che, prima di poter ricorrere alla notificazione presso la casa comunale, occorreva esaurire la procedura di cui all'art. 145 c.p.c., comprensiva della notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, purché identificata con i dati richiesti dalla legge. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che la notifica si era perfezionata correttamente secondo la sequenza prevista dall'art. 145, comma 3, c.p.c. e tramite servizio postale, il ricorso è stato rigettato; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 c.c.

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di domicilio, ma la Corte ha escluso che la clausola contrattuale integrasse un'elezione di domicilio rilevante ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 141 c.p.c.

    La Corte ha escluso che l'indicazione contrattuale del domicilio di una parte equivalga a elezione di domicilio agli effetti di questa norma.

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica a persona giuridica o ente va eseguita secondo la sequenza prevista dalla norma; solo dopo il previo esaurimento di tale procedura può operare l'eventuale modalità subordinata pattuita nel contratto.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma richiamata per la notificazione a mezzo posta, ritenuta correttamente utilizzata nel caso concreto.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    Richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta ostativa alla validità della notificazione così come effettuata.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    La Corte ha richiamato il combinato disposto con l'art. 149 c.p.c. per confermare la ritualità del perfezionamento della notificazione a mezzo posta.

  • art. 294 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per la rimessione in termini, ma la censura è rimasta assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 184 bis c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di rimessione in termini, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'indicazione in contratto di un domicilio per una parte non equivale automaticamente a elezione di domicilio processuale ai sensi dell'art. 141 c.p.c.; occorre verificare se dalla clausola emerga una scelta espressa e inequivoca di domicilio per le notificazioni.
  • Quando la clausola pattizia prevede un domicilio principale e uno subordinato, la notificazione deve prima seguire il procedimento ordinario previsto per il destinatario, e solo in caso di esito negativo può farsi ricorso alla modalità alternativa pattuita.
  • Per la notificazione a persona giuridica o ente, la sequenza di cui all'art. 145 c.p.c. deve essere rispettata integralmente, compresa la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, se individuata nei dati richiesti dalla legge.
  • Se il giudice di merito accerta la correttezza del perfezionamento della notificazione secondo la disciplina applicabile, le censure che presuppongono la nullità della notifica e la conseguente rimessione in termini restano infondate o assorbite.
  • La notificazione a mezzo posta è valida se effettuata secondo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
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