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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40832/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente professionale)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio il consiglio dell'ordine professionale e singoli componenti, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, quantificati in euro 20.000, asseritamente derivati dall'avvio di un procedimento disciplinare illegittimo. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto e, ai fini della liquidazione delle spese, aveva considerato la causa di valore pari all'intera somma domandata in solido. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione delle norme sulla determinazione del valore della causa e sulla liquidazione delle spese, sostenendo che, essendo la pretesa rivolta a più persone in via solidale, il valore dovesse essere rapportato alla quota di ciascun obbligato e non all'intero importo richiesto; 2) analoga violazione con riferimento al grado di appello; 3) nullità della sentenza per avere liquidato la voce tariffaria relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione anche in appello, nonostante, secondo il ricorrente, tale fase non si fosse svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai due intimati che avevano accettato la rinuncia all'impugnazione, con compensazione delle spese tra quelle parti. Per il resto ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la determinazione del valore della causa sull'intero importo della domanda risarcitoria proposta in solido verso più convenuti, richiamando il criterio dell'art. 10 c.p.c. e il principio per cui, in caso di obbligazione solidale, ciascun convenuto è tenuto per l'intero. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla voce tariffaria della fase istruttoria e/o di trattazione in appello, osservando che tale fase può sussistere anche nel giudizio di gravame e che il ricorrente non aveva specificamente dimostrato l'inesistenza delle attività rientranti nella fase stessa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti costituite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia rituale all'impugnazione, se accettata dalle controparti non costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità nei confronti di tali parti.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa va determinato secondo le regole processuali sulla domanda proposta; in caso di pretesa risarcitoria formulata in via solidale verso più convenuti, si considera l'intero importo domandato.

  • art. 11 c.p.c.

    obbligazione, di cui viene richiesto a più persone l'adempimento per quote

    Nel richiamo operato dalla Corte, il valore della causa è individuato nell'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta quando la pretesa è riferita a più soggetti, senza scorpori legati a eventuali quote interne.

  • artt. 91 c.p.c. e 96 c.p.c.

    liquidazione delle spese di lite e somma ex art. 96 c.p.c.

    La Corte conferma la condanna alle spese in applicazione del criterio della soccombenza e richiama la condanna ex art. 96 c.p.c. già pronunciata nel merito.

  • artt. 1292, 1298 e 1299 c.c.

    obbligazione solidale e regresso tra condebitori

    La solidarietà comporta che ciascun debitore possa essere escusso per l'intero; l'eventuale regresso interno tra condebitori è estraneo alla determinazione del valore della lite.

  • art. 4 DM 55/2014

    fase istruttoria e di trattazione

    La fase può essere riconosciuta anche nel giudizio di appello, non essendo limitata alle sole attività istruttorie in senso stretto; per contestarne la liquidazione occorre una specifica dimostrazione dell'assenza delle attività tariffariamente rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la domanda è proposta in via solidale contro più convenuti, il valore della causa va determinato sull'intera pretesa azionata e non sulla quota interna teoricamente riferibile a ciascun coobbligato.
  • La possibile successiva azione di regresso tra condebitori solidali non incide sul valore della controversia, perché attiene ai rapporti interni e non alla domanda proposta in giudizio.
  • La fase tariffaria di istruttoria e/o trattazione può essere riconosciuta anche nel giudizio d'appello, purché vi siano state attività riconducibili alla fase medesima.
  • Chi contesta la liquidazione di una voce tariffaria deve indicare in modo specifico quali attività processuali siano mancate; una mera affermazione astratta di mancato svolgimento della fase non è sufficiente.
  • La rinuncia all'impugnazione, se ritualmente proposta e accettata dalle controparti non costituite, estingue il giudizio di cassazione nei soli confronti di tali parti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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