Cassazione Penale, Sentenza n. 43435/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato l'assenza di motivazione circa la confisca della somma di denaro e il fatto che tale misura non fosse compresa nell'accordo di patteggiamento. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro sequestrata e ha disposto il rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che, dopo patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva disposto la confisca dello stupefacente e della somma di denaro sequestrata. Il ricorso contestava l'illegittimità della confisca della somma di denaro, deducendo che la misura non era stata motivata e non rientrava nell'accordo di patteggiamento; si richiamava l'art. 240 c.p.
Norme richiamate
La sentenza era frutto di patteggiamento tra le parti; le misure aggiuntive (come la confisca di denaro) devono risultare congrue rispetto all'accordo e adeguatamente motivate
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile per detenzione di stupefacenti; la condanna si riferisce al reato indicato
Richiamato dal difensore come parametro per censurare la misura di sicurezza della confisca; la Corte ha ritenuto che la confisca imposta non risultasse giustificata alla luce dei presupposti normativi e procedurali previsti
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), qualsiasi misura aggiuntiva non espressamente compresa nell'accordo richiede chiara motivazione e un fondamento normativo: in mancanza, può essere annullata in sede di legittimità
- La confisca di somme di denaro sequestrate, se non adeguatamente motivata o se non prevista dall'accordo, è vulnerabile per vizio di motivazione e può essere oggetto di ricorso in Cassazione
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento soltanto alla parte viziata della sentenza e rinviare per un nuovo giudizio sul punto specifico (anziché disporre sempre la restituzione immediata), salvo diversa richiesta o condizioni particolari
- Per chi impugna conviene censurare sia l'assenza di motivazione che la carenza del presupposto legale (es. non essere compreso nell'accordo di patteggiamento); per l'autorità giudicante, documentare esplicitamente la ragione e il fondamento normativo di misure patrimoniali allegate a sentenze negoziate
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