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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32835/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice nei confronti dell'atto con cui il proprio debitore aveva ceduto alla società ricorrente alcuni beni immobili. La Corte d'appello aveva confermato la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. nei confronti della creditrice. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. per mancata valutazione del valore dei beni ceduti e per l'esistenza, al momento dell'atto, di un'ipoteca sui beni, poi cancellata a seguito di pagamento transattivo; con il secondo e il terzo ha censurato l'accertamento della scientia damni in capo al disponente e della consapevolezza della società acquirente del pregiudizio arrecato alla creditrice, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la presenza di un'ipoteca preesistente non esclude di per sé l'eventus damni, poiché l'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica e l'interesse del creditore va valutato ex ante; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato né la capienza del patrimonio residuo del debitore né che l'alienazione fosse l'unico mezzo per estinguere debiti scaduti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente evocando la violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza dedurre un corretto vizio di motivazione nei limiti consentiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore; l'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito. L'esenzione per l'adempimento di debito scaduto vale solo se l'alienazione è il solo mezzo per reperire la liquidità necessaria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non è ammissibile sotto la rubrica della violazione di legge una censura che in realtà contesti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie del giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura non soddisfa i requisiti minimi del vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi controversi.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice può fondare il ragionamento probatorio se gli indizi hanno adeguata capacità rappresentativa; la censura che mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove non integra violazione della norma.

  • art. 1219 c.c.

    È richiamato per spiegare che l'atto compiuto per adempiere un debito scaduto può essere sottratto alla revocatoria solo se strettamente funzionale all'adempimento dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale semplificato previsto per la definizione del ricorso.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamata la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni non è escluso dalla sola circostanza che il bene dispositivo fosse gravato da ipoteca a favore di terzi, perché il parametro è la garanzia patrimoniale generica del creditore e non la garanzia specifica.
  • Ai fini dell'eventus damni l'accertamento va compiuto ex ante: è sufficiente che l'atto renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche senza azzerare completamente il patrimonio del debitore.
  • Se il debitore o il terzo acquirente intendono sottrarsi alla revocatoria, devono provare la concreta capienza del patrimonio residuo del debitore oppure dimostrare che l'atto dispositivo era il solo mezzo per soddisfare un debito scaduto.
  • La deduzione con cui si contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove non può essere proposta come violazione di legge; in cassazione occorre articolare una censura coerente con il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • L'accertamento della scientia damni e degli indici presuntivi che la sorreggono appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione con una mera richiesta di diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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