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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10656/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una fondazione previdenziale per far accertare che i rapporti intercorsi tra una società e alcuni collaboratori erano, in realtà, rapporti di agenzia e non meri rapporti di collaborazione occasionale o procacciamento d'affari. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, valorizzando plurimi indici indiziari della stabilità e continuità del rapporto: lunga durata effettiva delle collaborazioni, fatturazione presente in tutti gli anni del periodo, elevato numero e frequenza delle fatture, riferimenti documentali agli affari svolti in un determinato arco temporale, compensi corrisposti in relazione al buon fine degli affari promossi e rilevanza dell'ammontare medio annuo dei compensi, con condanna al pagamento di contributi. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i rapporti come agenzia sulla sola base della continuità dei rapporti e dell'entità dei compensi, senza accertare un elemento essenziale del contratto di agenzia, cioè l'obbligo del collaboratore di agire stabilmente per la promozione di affari. La Fondazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a contestare la valutazione degli indici sintomatici compiuta dalla Corte d'appello e a sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la distinzione tra mandato e agenzia si fonda soprattutto sulla stabilità dell'incarico e sulla natura promozionale dell'attività, mentre il procacciamento d'affari si caratterizza per episodicità, occasionalità e mancanza di vincolo di stabilità. Ha poi osservato che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata erano coerenti con tale orientamento e idonei a sorreggere l'accertamento di rapporti continuativi e di un incarico stabile, con conseguente conferma della pretesa contributiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1742 c.c.

    È richiamato come norma violata, ma la Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto come agenzia dipende soprattutto dalla stabilità dell'incarico e dalla promozione di affari, non dalla sola ripetizione nel tempo dei rapporti o dall'entità dei compensi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come agenzia o come mandato/procacciamento d'affari va compiuta avendo riguardo principalmente alla stabilità dell'incarico e alla natura promozionale dell'attività, non a singoli indici isolati considerati in modo atomistico.
  • Un'attività promozionale può essere ricondotta al mandato e non all'agenzia solo se è episodica e occasionale, cioè se si risolve nel procacciamento d'affari privo di vincolo di stabilità.
  • Ai fini previdenziali occorre accertare la reale natura del rapporto sulla base di tutti gli elementi indiziari complessivamente considerati; la mera reiterazione temporale dell'attività o l'entità dei compensi, da sole, non sono decisive.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo coerente e organico sulla base di indici di fatto ritenuti significativi.
  • Il contratto di agenzia presuppone una collaborazione professionale autonoma, non episodica, finalizzata alla promozione di affari in modo stabile e continuativo.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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