Sentenza del 18/03/2015 n. 5362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca aveva chiesto il rimborso di 1.560.436,75 euro, ritenendo di avere versato IRAP in eccedenza per il 2003. Aveva applicato l'aliquota del 4,25%, mentre l'Amministrazione finanziaria sosteneva l'applicabilità dell'aliquota del 5,25%, prevista dalla Regione Veneto per banche e società finanziarie. La controversia riguardava gli effetti della sospensione statale delle maggiorazioni regionali IRAP e la possibilità di considerare applicabile, almeno in parte, l'aumento regionale rispetto all'aliquota vigente nel 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il settimo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la maggiorazione regionale al 5,25% non poteva essere applicata integralmente, poiché la sospensione statale operava sulla parte eccedente l'aliquota vigente nel 2002. Per il 2003 doveva quindi essere considerata applicabile l'aliquota del 4,75%, non quella del 4,25% sostenuta dalla banca né quella del 5,25% sostenuta dall'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3
Le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota IRAP fino a un punto percentuale.
La norma attribuiva alle Regioni il potere di aumentare l'aliquota IRAP, ma tale potere doveva essere coordinato con le successive sospensioni statali.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2
Per l'anno 2002, per banche e società finanziarie, l'aliquota IRAP era stabilita al 4,75%.
L'aliquota del 4,75% costituiva il parametro nazionale vigente nel 2002 e rappresentava il limite fino al quale la maggiorazione regionale poteva considerarsi confermativa e quindi non sospesa.
L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)
Sono sospese le maggiorazioni dell'aliquota IRAP deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e non confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002.
La sospensione non eliminava necessariamente ogni effetto della delibera regionale, ma impediva l'applicazione della parte eccedente l'aliquota vigente nel 2002.
L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22
La sospensione delle maggiorazioni IRAP veniva prorogata; il comma 22 disciplinava gli interventi regionali non conformi ai poteri attribuiti dalla normativa statale.
La sanatoria prevista dal comma 22 non era applicabile alla maggiorazione IRAP veneta oggetto della causa, perché la Regione aveva originariamente agito nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge statale.
L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2
Incremento dell'aliquota IRAP per banche e società finanziarie dal 4,25% al 5,25% per il 2003.
La disposizione regionale era stata emanata quando la Regione disponeva ancora del relativo potere, ma la sua efficacia risultava successivamente limitata dalla sospensione statale.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 61 e 175, e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165
Le norme prorogavano la sospensione delle maggiorazioni IRAP; la deroga prevista dal comma 175 operava solo dal 2005 e non aveva effetto retroattivo sul 2003.
Sentenza Corte costituzionale n. 381 del 2004
La sospensione statale delle maggiorazioni regionali IRAP è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto temporanea e giustificata dalla necessità di ridisegnare l'autonomia tributaria regionale.
Massime di principio
- Quando una norma statale sospende aumenti regionali successivi a una determinata data, occorre verificare non solo se l'aumento regionale sia stato formalmente deliberato, ma anche quale aliquota fosse effettivamente vigente nell'anno precedente.
- La sospensione può colpire soltanto la parte dell'aumento che supera l'aliquota di riferimento vigente nel 2002; la parte meramente confermativa di tale aliquota può restare applicabile.
- Una sanatoria riferita a norme regionali adottate in modo non conforme ai poteri statali non si applica automaticamente a ogni aumento regionale: bisogna verificare se, al momento dell'emanazione, la Regione disponesse del potere legislativo in materia.
- In presenza di una disciplina fiscale transitoria complessa, le norme devono essere lette in modo coordinato, distinguendo tra aliquota ordinaria, aliquota vigente nell'anno precedente, aumento regionale e successiva sospensione statale.
- L'accoglimento del ricorso in cassazione non implica necessariamente la vittoria definitiva sul quantum: se la sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve rideterminare concretamente l'imposta e le spese secondo i principi indicati dalla Cassazione.
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