Cassazione Civile, Ordinanza n. 40736/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008 emesso da un Comune nei confronti di una società che operava su un'area demaniale in forza di una concessione di lunga durata. I giudici di merito hanno ritenuto che la società avesse realizzato un opificio industriale e che la situazione giuridica derivante dalla concessione integrasse una proprietà superficiaria rilevante ai fini dell'imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando, formalmente, violazione e falsa applicazione dell'art. 952 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato criticamente l'atto di concessione e non avesse distinto il diritto di superficie, in senso proprio, da un diverso diritto di costruire fondato su un rapporto meramente obbligatorio; secondo la ricorrente, in presenza di concessione ad aedificandum su bene demaniale, la qualificazione come diritto reale di superficie dipenderebbe dall'espressa previsione del trasferimento dell'opera al concessionario alla scadenza della concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio motivazionale non fosse più proponibile nei termini formulati, perché la ricorrente non aveva indicato specifici elementi dell'atto concessorio idonei a sovvertire la qualificazione operata dal giudice di merito, né aveva riprodotto l'atto stesso. Inoltre, la qualificazione del rapporto concessorio compiuta dal giudice d'appello è stata considerata una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità; di conseguenza, è stata preclusa anche la censura di violazione di legge, che presupponeva una diversa interpretazione negoziale non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese del Comune intimato; è stato invece dato atto della debenza, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato per distinguere il diritto di superficie da un rapporto obbligatorio di costruzione; la Corte non riformula il principio sostanziale, ma afferma che la diversa qualificazione prospettata dalla ricorrente non è scrutinabile in cassazione sulla base delle doglianze proposte.
È richiamato dalla sentenza di merito per collegare la costruzione realizzata su concessione a tempo determinato alla figura del diritto di superficie.
art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte evidenzia che il vizio motivazionale non è deducibile nei termini prospettati e che la violazione di legge non può servire a ottenere una diversa interpretazione fattuale del rapporto concessorio.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3
La norma è richiamata dal giudice di merito per ritenere soggetta a imposta la proprietà superficiaria o comunque la posizione giuridica del concessionario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che miri a ottenere una diversa qualificazione giuridica di un rapporto sulla base del contenuto di un atto negoziale o concessorio è inammissibile se non si indicano specificamente gli elementi testuali dell'atto da cui deriverebbe la diversa qualificazione, soprattutto se l'atto non è riprodotto nel ricorso.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una generica critica all'apprezzamento del giudice di merito: occorre che il ricorrente indichi puntualmente il fatto decisivo e i dati documentali trascurati, nei limiti dell'attuale art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.
- L'interpretazione del contratto o dell'atto concessorio compiuta dal giudice di merito costituisce accertamento di fatto e non è rivalutabile in cassazione, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica specificamente e ritualemente dedotta.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, si richiede in realtà una nuova interpretazione del regolamento negoziale o concessorio già compiuta dal giudice di merito.
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