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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41530/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame e confermato la misura della custodia in carcere disposta dal GIP di Trani per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento anche all'art. 81 c.2 c.p.). Denunciava un unico, articolato motivo: 1) il presunto "bis in idem" sostanziale e cautelare in quanto il nuovo titolo cautelare sarebbe derivato dalla stessa attività investigativa e da fatti che il difensore definisce "successivi" ma collegati per continuazione a fatti per i quali era stata già applicata diversa misura (arresti domiciliari), con violazione dell'art. 15 c.p.; 2) la violazione delle norme processuali sugli interrogatori (artt. 291 c.1-quater e 292 c.3-bis c.p.p.), deducendo la nullità dell'ordinanza cautelare per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo nei casi previsti, posto che la misura era motivata da esigenze cautelari ex art. 274 c.1 lett. c) c.p.p. e non ricorrerebbe la deroga prevista per taluni casi (art. 407 c.2 lett. a) c.p.p.). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la censura sul "bis in idem" è stata ritenuta generica e smentita dalla stessa difesa che parla di "fatti successivi" (quindi diversi) rispetto al precedente titolo cautelare; la doglianza di nullità per omesso interrogatorio preventivo è stata sollevata per la prima volta in cassazione e pertanto è preclusa per limiti di deducibilità (art. 182 c.p.p.), dal momento che il ricorrente non l'aveva eccepita né nell'interrogatorio postumo davanti al GIP né nell'istanza di riesame. La Corte ricorda la giurisprudenza che colloca tale nullità in un regime intermedio, ma osserva che il conflitto giurisprudenziale sul momento di proponibilità non rileva nel caso concreto. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000). Disposizione finale di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente ai sensi dell'art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame della misura cautelare; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato e rigettato l'istanza, motivando sulla gravità degli indizi e sulle esigenze cautelari.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui reati di traffico di stupefacenti; la misura cautelare è stata adottata in relazione a reati previsti da questa norma (capi M e N).

  • art. 81 comma 2 c.p.

    Rinvio alle regole sulla continuazione di reati; il ricorrente invocava una presunta continuità tra fatti, ma la Corte ha ritenuto che i fatti dedotti risultano "successivi" e quindi non configurano un identico titolo cautelare idoneo a fondare il "bis in idem" cautelare invocato.

  • art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.

    Prevede i casi in cui è necessario l'interrogatorio preventivo; la mancata effettuazione è stata contestata dal ricorrente come causa di nullità dell'ordinanza, ma tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata.

  • art. 292 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291 c.1-quater. La Corte ricorda che la giurisprudenza considera tale nullità di regime intermedio e che il vizio può essere precluso se non dedotto nei termini processuali.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari per cui può essere disposta la misura (pericolo di recidiva, fra le altre). La Corte ha considerato che la misura era motivata su tali esigenze; la doglianza difensiva che la mancata argomentazione della connessione probatoria giustificasse la deroga non è stata ritenuta tempestivamente dedotta.

  • art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede deroga in alcuni casi di procedimento collegato (es. riti alternativi); il ricorrente aveva sostenuto che la deroga era applicabile, ma la Corte non ha accolto la deduzione, anche per ragioni di tempestività dell'impugnazione.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Limiti di deducibilità delle questioni in cassazione; la Corte ha ritenuto l'eccezione di nullità inammissibile perché sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, essendo preclusa dalle regole di deducibilità.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in giurisprudenza per collocare la nullità in un regime "intermedio"; la Corte ha citato orientamenti che valutano la nullità come vizio procedurale che incide sul diritto di difesa.

  • art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'impugnazione in cassazione; citata nel contesto del contrasto giurisprudenziale su quando può essere proposta l'eccezione di nullità, ma ritenuta non risolutiva nel caso concreto per sopravvenuta preclusione della deduzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le spese nel procedimento di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali conformemente a questa norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al regime della Cassa delle Ammende; la Corte, pur ritenendo il ricorso inammissibile, ha disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore competente.

Massime di principio

  • La nullità per omesso interrogatorio preventivo (art. 292 c.3-bis in relazione all'art. 291 c.1-quater) è considerata dalla giurisprudenza una nullità di regime intermedio: incide sul diritto di difesa ma la sua proponibilità può essere soggetta a limiti di deducibilità, pertanto va eccepita tempestivamente (al primo atto utile, es. nell'interrogatorio postumo o nell'istanza di riesame) o si rischia la preclusione.
  • Il "bis in idem" cautelare richiede identità o sostanziale coincidenza tra le fattispecie a fondamento delle diverse misure. La mera origine comune da una stessa attività investigativa non è di per sé sufficiente a configurare il divieto; occorre provare che si tratti del medesimo fatto o di fatti costituenti unica fattispecie di reato ai sensi dell'art. 81 c.2 c.p.
  • Le questioni processuali che attengono alla validità formale dell'ordinanza cautelare devono essere dedotte nelle sedi e nei termini previsti dal codice (interrogatorio postumo, istanza di riesame, ecc.); sollevare per la prima volta tali eccezioni in cassazione espone al rischio di inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle Ammende) anche se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; la determinazione è comunque rimessa al giudice in via equitativa.
  • Quando esiste un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di una norma procedurale, il giudice di merito o la Corte di legittimità valuteranno comunque la tempestività della deduzione: l'esistenza del contrasto non elimina l'obbligo di sollevare l'eccezione nelle sedi dovute, salvo che la deduzione sia espressamente consentita da norme speciali o dalla giurisprudenza in via consolidata.

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