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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30819/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, emessi perché non aveva presentato dichiarazioni fiscali e non aveva tenuto la contabilità obbligatoria; l'Ufficio aveva quindi proceduto a ricostruzione induttiva di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA, pur in assenza di regolare dichiarazione e registrazione delle fatture. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 55, 19, 25, 27 e 33 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ammesso la detrazione dell'IVA in mancanza di adempimenti formali essenziali, quali dichiarazione annuale, registrazione delle fatture e istituzione di una contabilità regolare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Amministrazione finanziaria perché non era stata contestata l'effettività delle operazioni fatturate né l'assolvimento dell'IVA a monte, ma solo l'inosservanza di obblighi formali e dichiarativi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella di legittimità, secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato per il solo mancato rispetto di formalità contabili e dichiarative, quando la sostanza dell'operazione è provata e non emergano frodi o abusi. Nel caso concreto le fatture erano state esibite già in verifica e non erano state contestate sotto il profilo sostanziale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; esclusa inoltre l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ha escluso che la mera inosservanza dei presupposti formali da essa regolati potesse da sola impedire la detrazione IVA in assenza di contestazioni sostanziali.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    È la norma sul diritto alla detrazione IVA; la Corte ne conferma una lettura sostanzialistica, subordinando il diniego non alla sola mancanza di formalità, ma alla mancanza dei requisiti sostanziali o alla presenza di frode/abuso.

  • art. 25 d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte la considera insieme alle altre disposizioni contabili e dichiarative come disposizione di natura formale, non idonea a precludere automaticamente la detrazione.

  • art. 27 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle violazioni formali; la Corte esclude che la sua inosservanza comporti di per sé la perdita del diritto alla detrazione, se restano provati i requisiti sostanziali.

  • art. 33 d.P.R. 633/1972

    Norma evocata per contestare la regolarità contabile; la Corte la ricomprende tra gli obblighi formali irrilevanti ai fini del diritto di detrazione in mancanza di contestazioni sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato per la sola inosservanza di obblighi formali di registrazione e dichiarazione se l'Amministrazione dispone o può disporre degli elementi necessari a dimostrare che i requisiti sostanziali dell'operazione sono soddisfatti.
  • Gli adempimenti contabili e dichiarativi hanno funzione strumentale e di controllo; essi non diventano condizioni autonome e decisive per la detrazione quando l'operazione è reale, documentata e l'imposta a monte è stata assolta.
  • La violazione di formalità può rilevare come ostativa solo se impedisce la prova certa dei requisiti sostanziali oppure se l'Amministrazione contesti e dimostri un intento fraudolento o abusivo.
  • Il giudice di merito deve valorizzare in modo globale gli elementi probatori disponibili, e la detrazione va riconosciuta quando le fatture o altra documentazione equivalente provino effettivamente l'operazione sottostante.
  • La mera mancanza di dichiarazione annuale o di regolare contabilità non consente, di per sé, il recupero dell'IVA detratta se non sono contestati la realtà dell'operazione e il corretto assolvimento dell'imposta a monte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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