Cassazione Penale, Sentenza n. 4594/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per ricettazione (ex art. 648 c.p.) pronunciate dal Tribunale di Palermo il 14/01/2019. Le doglianze principali erano: insufficiente e contraddittoria valutazione probatoria (ricevute e schede clienti rinvenute), erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 648, comma secondo e art. 62 n. 4 c.p.), mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), omessa applicazione delle attenuanti generiche e del regime di continuazione (per ZUCCARELLO). Alcune difese contestavano anche l'attribuzione delle annotazioni a specifici imputati e la presunta insufficiente correlazione tra ricevute e veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati, confermando di fatto le pronunce di merito. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la motivazione dei giudici di merito, valorizzando la natura chiusa e selettiva del distributore abusivo (recintato, videosorvegliato e non accessibile al pubblico), la presenza di documentazione predisposta dagli autori delle condotte con nomi e modalità di pagamento che legano i rifornimenti agli imputati, e la mancata fornitura da parte degli imputati di una spiegazione credibile circa la provenienza del carburante. Sono state rigettate le richieste di riqualificazione ex art. 712 c.p., di riconoscimento della tenuità (art. 131-bis) e delle attenuanti invocate. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00. Inoltre la Corte ha ricordato che l'inammissibilità impedisce di rilevare eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con modalità telematiche/da remoto; la Corte ha svolto l'udienza nel rispetto delle forme previste da tale disposizione.
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola i limiti e la forma dei motivi di ricorso in Cassazione; i ricorsi sono stati formulati nei limiti di tale articolo e la Corte ha valutato la compatibilità delle doglianze con i poteri di legittimità.
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte ha confermato che la prova dell'elemento materiale e psicologico può emergere anche dalla mancata o non plausibile indicazione della provenienza della cosa, considerata prova indiziaria della consapevolezza della provenienza delittuosa.
Norma richiamata dai ricorrenti per chiedere la riqualificazione in contravvenzione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta, ritenendo che gli elementi probatori dimostrassero consapevolezza e non mera sospetta imprudenza dell'acquirente.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità per la reiterazione delle condotte e la stabilità della struttura illecita, che denotano rilevanza e serialità.
Circostanza attenuante comune invocata dai ricorrenti; la Corte ha rigettato il riconoscimento in considerazione della gravità e serialità delle condotte e dei precedenti di alcuni imputati.
Disposizione che consente alla Cassazione di condannare al pagamento delle spese e a somministrare sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma quantificando la somma per la Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione dei fatti: non possono essere riformulate in sede di legittimità alternative plausibili ricostruzioni probatorie se il giudizio di merito ha motivato in modo coerente e logico.
- Documenti rinvenuti nei locali dell'organizzazione illecita (schede clienti, ricevute, registrazioni) che riportano nomi, riferimenti o modalità di pagamento riconducibili a specifici soggetti costituiscono elemento idoneo a desumere la partecipazione o la conoscenza della provenienza illecita.
- La mancanza di una spiegazione attendibile da parte dell'imputato circa la provenienza della cosa ricevuta può valere come indizio forte della consapevolezza dell'illecito (onere di allegazione di elementi che possano giustificare il possesso), senza che ciò imponga allo stesso l'onere di provare l'origine lecita.
- Le caratteristiche del luogo (accesso selettivo, assenza di insegne, videosorveglianza) e la serialità/organizzazione dell'attività illecita aggravano il profilo di colpevolezza e ostano al riconoscimento di attenuanti o della causa di non punibilità per tenuità.
- Richieste non formulate nei termini e nei modi previsti nel giudizio di merito (es. istanza di continuazione non depositata in appello) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione per genericità o per mancata allegazione, quindi vanno tempestivamente e puntualmente dedotte nel giudizio di merito.
- Documentazione con firme illeggibili o compilazioni a penna non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza probatoria se inserita in un quadro probatorio complessivo coerente che collega appunti, nominativi e modalità di pagamento agli imputati.
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