Cassazione Penale, Ordinanza n. 18358/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato in primo grado e in appello per avere portato fuori dalla propria abitazione un pugnale, occultandolo all'interno del veicolo da lui utilizzato, sotto il tappetino lato passeggero. La Corte di appello ha confermato la responsabilità per il porto di arma impropria ai sensi dell'art. 4 l. n. 110/1975, irrogando la pena di mesi due di arresto ed euro 400 di ammenda. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la vicenda dovesse essere qualificata come fatto di lieve entità, che avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse immotivato o comunque insufficientemente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della ricostruzione probatoria, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici e giuridici la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'occultamento accurato del coltello e la personalità dell'imputato, già pluripregiudicato per reati anche gravi. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione sul diniego è stata reputata adeguata per la presenza di elementi sfavorevoli. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 l. 14 aprile 1975, n. 110
disciplina il porto di armi o oggetti atti ad offendere; nel caso concreto è stata ritenuta integrata la condotta di porto fuori dall'abitazione di un pugnale occultato nel veicolo.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro del ricorso per erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro del ricorso per carenza o contraddittorietà della motivazione.
invocato dalla difesa per la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non accolto.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione degli elementi fattuali e della ricostruzione storica della vicenda, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria.
- La nozione di vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una nuova lettura delle prove o per riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizzi elementi concreti di disvalore della condotta e della personalità dell'agente, come l'occultamento accurato dell'arma e i precedenti penali significativi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice dia conto di elementi negativi riferiti alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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