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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitatamente al capo sulle spese, in una controversia relativa a una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero dell'IRES 2009. La cartella si fondava sull'assunto che una società che svolge attività di locazione di immobili non potesse beneficiare delle detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili concessi in locazione, ritenuti non strumentali. Successivamente, l'Agenzia ha notificato rinuncia al ricorso, comunicando anche di aver sgravato la cartella e di aver mutato orientamento amministrativo con circolare n. 34 del 2020.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate e, ricorrendone i presupposti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base della cartella di pagamento per il controllo formale e il recupero dell'IRES contestata.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso consente, ove ne ricorrano le condizioni, la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Disciplina l'estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto nel caso di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

  • circolare n. 34 del 2020

    Atto amministrativo con cui l'Agenzia ha modificato il precedente orientamento sfavorevole alla fruizione del beneficio per interventi su immobili non strumentali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e accompagnata dai presupposti di legge, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente e assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato quando il contributo è prenotato a debito.
  • Quando l'amministrazione cambia orientamento interpretativo e procede allo sgravio dell'atto impugnato, la controversia può perdere oggetto e il giudizio estinguersi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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