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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una lavoratrice diretta a far dichiarare illegittimo il termine apposto a una successione di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto, rinnovati per oltre sei anni, intercorsi con un ente pubblico. Il Tribunale di Roma aveva deciso in primo grado; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 901/2023 depositata il 27 marzo 2023, riformando parzialmente tale decisione, aveva accertato un unico rapporto di lavoro subordinato dal 26 giugno 2012 al 30 aprile 2015 e condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive e del TFR e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale per l’intero periodo. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. Ha sostenuto che la Corte d’appello avesse erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione parziale, poiché il primo atto interruttivo era stato ricevuto il 6 giugno 2019 con la notificazione del ricorso introduttivo e, pertanto, i crediti retributivi maturati prima del quinquennio anteriore erano prescritti. La lavoratrice ha replicato che, essendo la subordinazione stata riconosciuta soltanto giudizialmente e avendo i contratti forma autonoma, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione del rapporto e restare sospesa durante il suo svolgimento.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha rilevato che il rapporto era intercorso con una pubblica amministrazione nell’ambito del pubblico impiego privatizzato e che il primo atto interruttivo era stato notificato il 6 giugno 2019. In applicazione dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 36197 del 2023, ha stabilito che i crediti retributivi maturati in costanza di rapporto prima del quinquennio anteriore alla notifica sono prescritti. Ha respinto la tesi della lavoratrice secondo cui la natura formalmente autonoma dei contratti e il successivo accertamento giudiziale della subordinazione avrebbero comportato la sospensione della prescrizione: nel pubblico impiego privatizzato tale regola non si applica, perché non è configurabile il metus rilevante per differire la decorrenza della prescrizione, anche quando il rapporto formalmente autonomo sia poi riconosciuto subordinato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Nel pubblico impiego privatizzato, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione.

    La prescrizione decorre dal momento in cui ciascun credito retributivo sorge, oppure dalla cessazione del rapporto per i crediti che maturano in tale momento; nel pubblico impiego privatizzato non opera un differimento fondato sul metus del lavoratore.

  • art. 2948 c.c.

    Su queste basi, e alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023, i crediti maturati in costanza di rapporto prima del quinquennio anteriore alla notifica del primo atto interruttivo sono da considerare prescritti.

    I crediti retributivi periodici maturati durante il rapporto si prescrivono nel termine quinquennale; sono prescritti quelli anteriori al quinquennio che precede la notificazione del primo atto interruttivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Ciò comporta, in base al comma 5 di tale disposizione, non solo che il lavoratore può avere diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10409 del 20/04/2026), ma anche l’operare del divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e dunque l’assenza ab origine di quella prospettiva di stabilizzazione del rapporto: ciò, come visto, esclude allaradice la possibilità di ipotizzare un metus rilevante ai fini del decorso della prescrizione.

    Nel pubblico impiego, l’accertamento della subordinazione di rapporti formalmente autonomi riconduce il rapporto all’ambito dell’art. 36; il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato esclude una prospettiva originaria di stabilizzazione e, quindi, il metus idoneo a differire la decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935, 2948 c.c.

    La norma è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la prescrizione dei crediti retributivi che sorgono durante il rapporto decorre dal momento della loro insorgenza; per i crediti che maturano alla cessazione decorre da tale data. La regola vale anche quando il rapporto, formalmente autonomo, sia successivamente accertato come subordinato.
  • Nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile, durante rapporti a termine o formalmente autonomi poi riconosciuti subordinati, un metus del lavoratore assimilabile a quello che può incidere sulla decorrenza della prescrizione nel lavoro privato: la precarietà del rapporto, da sola, non differisce il dies a quo.
  • Quando il primo atto interruttivo della prescrizione è notificato in una certa data, i crediti retributivi maturati in costanza di rapporto prima del quinquennio anteriore a tale data sono prescritti.
  • Nel pubblico impiego, l’accertamento della natura subordinata di contratti formalmente autonomi stipulati dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001; il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato esclude ab origine una prospettiva di stabilizzazione idonea a fondare un metus rilevante ai fini della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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