Cassazione Civile, Ordinanza n. 31866/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 emesso a seguito di verifica fiscale e accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, con cui al socio di una società di persone veniva imputato pro quota il maggior reddito di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo applicabile al giudizio del socio una precedente decisione resa in separato processo nei confronti della società, nella quale l'appello dell'Agenzia era stato ritenuto tardivo. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma 1, c.p.c., deducendo che il gravame era tempestivo perché la data di consegna del plico all'ufficio postale risultava dal timbro sull'elenco di trasmissione dell'Avvocatura, secondo una prassi postale consolidata; 2) nullità della sentenza e del giudizio per violazione del contraddittorio, perché la CTR non aveva considerato che, trattandosi di accertamento unitario su società di persone e soci, era necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio, non presenti nel processo.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio. Stabilisce che il ricorso in appello dell'Agenzia era tempestivo, poiché la consegna del plico all'ufficio postale era provata dal timbro apposto sull'elenco di trasmissione, e che non poteva essere opposto un giudicato esterno inesistente, poiché la decisione resa nel giudizio parallelo non era ancora definitiva. Poiché l'accertamento riguardava inscindibilmente società e soci, la causa va rinviata alla CTP di Napoli in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese e l'ulteriore trattazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1972
consente l'accertamento induttivo puro del reddito in presenza dei presupposti di legge, nell'ambito della verifica fiscale richiamata dalla sentenza.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la disciplina del termine e delle modalità di proposizione dell'appello nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 20, comma 2, quale base normativa della notificazione dell'appello a mezzo posta nel processo tributario.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
le modalità di notifica a mezzo posta sono interpretate in modo costituzionalmente adeguato, valorizzando la data di consegna del plico all'ufficio postale risultante da atto equipollente.
richiamato per il regime del termine di impugnazione e per la verifica della tempestività dell'appello.
richiamato quale parametro del principio del contraddittorio, la cui violazione determina nullità del giudizio.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata, oltre che del contraddittorio.
richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario in presenza di accertamento unitario nei confronti di società di persone e soci.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma sull'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello notificato a mezzo posta può essere provata anche dalla data di consegna del plico all'ufficio postale risultante dal timbro apposto su distinta o elenco di trasmissione, atto equipollente idoneo a dimostrare la tempestiva spedizione.
- L'interpretazione delle norme processuali tributarie sulla notificazione deve essere costituzionalmente orientata e coerente con la nozione restrittiva delle inammissibilità processuali.
- Nelle controversie aventi ad oggetto accertamenti sui redditi delle società di persone e dei soci, la rettifica ha natura unitaria e inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La ricomposizione unitaria dei giudizi separati è giustificata solo quando vi sia coincidenza sostanziale di oggetto, difese, simultanea trattazione e identità delle decisioni; in difetto, non può sostituirsi alla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- Un giudicato esterno non ancora definitivo non può essere utilizzato per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione o per escludere il contraddittorio in un giudizio inscindibile.
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