Cassazione Penale, Sentenza n. 2510/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha ritenuti penalmente responsabili della consegna/trasporto di 1 kg di cocaina il 22/01/2009. Le censure principali sono: (1) violazione del vincolo derivante dall'annullamento con rinvio, perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato l'indizio negativo contenuto nell'annotazione dei Carabinieri ("di non aver acclarato alcun tipo di movimento relativo ad ipotetiche consegne di droga") e, pertanto, la ricostruzione della consegna sarebbe meramente congetturale; si deduce inoltre che l'oggetto dello scambio avrebbe potuto essere denaro e non droga; (2) critica alla motivazione che richiama l'occultamento sotto il giubbotto come elemento decisivo, ritenuto implausibile; (3) deduzione che la "pessima qualità" dello stupefacente escluderebbe la rilevanza penale ovvero imporrebbe l'applicazione del trattamento sanzionatorio per le cosiddette "droghe leggere".
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi infondati e li rigetta. Richiama i principi sulla portata del vincolo derivante dall'annullamento con rinvio: il giudice del rinvio non è vincolato da tutte le valutazioni di fatto della Cassazione e può adottare un percorso argomentativo diverso purché non riproduca la motivazione viziata. Esamina gli elementi emergenti (filmati del pedinamento, conversazioni intercettate, precedenti consegne e rapporti tra le parti, annotazioni di servizio discordanti) e conferma che, alla luce di questo complesso probatorio, la consegna della droga il 22/01/2009 è risultata probabile. Sottolinea che l'annotazione più prossima ai fatti non esclude l'avvenuto scambio avvenuto all'interno dello stabile e che le osservazioni fatte sul comportamento (giubbotto chiuso, ingresso/uscita rapida, richiamo con cenno del capo, successivi colloqui in cui si parla di "merce" e della sua "pessima qualità") costituiscono indizi congrui e apprezzabili. Rigetta anche l'argomento sulla "pessima qualità" come causa di esclusione della rilevanza penale o di riclassificazione come "droga leggera": trattandosi di cocaina (1 kg), la disciplina per le "droghe leggere" non è applicabile. Conseguentemente vengono confermate le valutazioni sanzionatorie di merito e i ricorrenti vengono condannati anche alle spese.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso in riferimento alle regole di valutazione della prova; la Corte non ritiene che la presenza di una annotazione di servizio negativa pregiudichi automaticamente la ricostruzione probatoria complessiva effettuata dal giudice di merito.
Richiamato con riferimento agli effetti dell'annullamento con rinvio; la Corte ribadisce che l'annullamento vieta l'adozione della stessa motivazione viziata, ma non impone al giudice di rinvio l'adozione integrale delle valutazioni di fatto svolte dalla Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte valuta tali censure e le ritiene infondate perché il giudice di rinvio ha svolto un nuovo esame argomentato delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel ricorso in relazione ai principi generali di responsabilità penale e applicazione della legge penale; la Corte non ne riconosce un'applicazione che possa esonerare dalla responsabilità sulla base della sola "pessima qualità" dello stupefacente.
Richiamato in relazione al regime sanzionatorio per le sostanze stupefacenti; la Corte conferma che la disciplina di cui all'art. 73 per le "droghe leggere" non è applicabile alla cocaina e alla quantità accertata (1 kg).
Massime di principio
- L'annullamento con rinvio impedisce di riprodurre le stesse ragioni di cui la Cassazione ha censurato la motivazione, ma non vincola il giudice di merito alle valutazioni di fatto della Cassazione: il giudice di rinvio può svolgere un nuovo esame argomentato e, se fondato, pervenire alla stessa decisione con motivazione diversa o integrata.
- Un'annotazione di servizio che segnala la mancata osservazione di movimenti sospetti non esclude di per sé l'avvenuta consegna: il giudice deve valutare il complesso probatorio (video, intercettazioni, precedenti rapporti e comportamenti) e ricostruire se la consegna possa essere avvenuta in un contesto non visibile agli osservatori.
- Elementi indiziari di "contorno" (atteggiamento circospetto, giubbotto chiuso, rapidi ingressi/uscite, richiamo con cenni, conversazioni successive che parlano di "merce") possono, se valutati insieme e coerentemente, legittimare l'affermazione di responsabilità per consegna di droga.
- La "pessima qualità" dello stupefacente non esclude la sua efficacia drogante né la commerciabilità; la qualificazione giuridica e il regime sanzionatorio dipendono dalla natura chimica della sostanza (es. cocaina) e dalla quantità, non dalla percezione soggettiva della qualità.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità in casi analoghi, il ricorrente deve dimostrare che il giudice di rinvio ha semplicemente riutilizzato la motivazione viziata o che la nuova valutazione sia manifestamente illogica o non sostenuta dal materiale probatorio.
- In sede di valutazione indiziaria il giudice può fondare la decisione su una pluralità di elementi parziali che, sommati, raggiungono il livello di convincimento richiesto, purché la motivazione sia congrua e non meramente congetturale.
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