Cassazione Civile, Ordinanza n. 31600/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla consegna, da parte di un soggetto interessato all'acquisto di un immobile da destinare ad attività commerciale, di una somma pari a 52.000 euro, versata tramite dodici assegni, a un intermediario/prospettato acquirente-venditore che li incassò senza poi trasferirli al preteso promittente venditore indicato nella vicenda. La controparte convenne in giudizio il soggetto che aveva incassato gli assegni e ottenne in primo grado la condanna alla restituzione dell'importo; la Corte d'appello confermò il rigetto dell'impugnazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente dedusse due motivi: con il primo lamentò violazioni processuali e di legge in tema di prove, motivazione e onere della prova, sostenendo l'erroneità del mancato esame di alcune istanze istruttorie e della valutazione delle risultanze processuali; con il secondo censurò, sotto i profili di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, la valutazione della consulenza grafologica d'ufficio relativa alla riconducibilità allo Spampinato delle firme apposte sugli assegni, mirando in sostanza a una diversa lettura del materiale peritale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su richiami normativi inconferenti e su questioni non decisive o non specificamente dirette contro la ratio della decisione d'appello, rilevando inoltre che il teste indicato era irreperibile all'indirizzo di citazione e che le risultanze dei procedimenti penali erano utilizzabili; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, dietro l'apparente denuncia di vizi della consulenza tecnica, proponeva una mera rivalutazione del merito senza indicare tempestive contestazioni svolte nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per inconferenza delle norme richiamate e per mancata specifica censura delle affermazioni decisive della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto, in realtà, a ottenere una rivalutazione della consulenza tecnica d'ufficio senza dimostrare di avere tempestivamente contestato l'elaborato nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso erano formalmente incardinati sui vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame, ma la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il vaglio di ammissibilità perché non coglievano la ratio decidendi o miravano a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza formulare una censura idonea a scardinare la decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte ha escluso che il motivo introducesse un vero errore di diritto, trattandosi invece di richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inidonee a fondare un vizio rilevante in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con altre disposizioni processuali, senza che ne emergesse una violazione decisiva.
Richiamato in tema di onere della prova, ma la censura non è stata ritenuta specificamente e correttamente formulata.
La Corte ha osservato che la norma riguarda la querela di falso e non la disciplina dell'intimazione dei testimoni o della decadenza, per cui il richiamo era inconferente.
Richiamato nel riepilogo dei procedimenti penali collegati alla vicenda, utili come elementi valutativi nel giudizio civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per commisurare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Richiamato quanto alla trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del consigliere relatore.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando richiama norme inconferenti rispetto alla questione effettivamente decisa e non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio: la censura deve denunciare un vero errore di diritto o un vizio specifico della motivazione nei limiti oggi consentiti.
- Le doglianze relative alla consulenza tecnica d'ufficio richiedono la previa e tempestiva contestazione delle relative risultanze nel giudizio di merito; in difetto, la censura in cassazione è inammissibile.
- La mancata riproposizione o specifica coltivazione delle istanze istruttorie, quando la decisione di merito le abbia considerate irrilevanti o implicitamente disattese, non può essere utilmente censurata in cassazione se il motivo non aggredisce tale autonoma ratio.
- Le risultanze di procedimenti penali possono essere richiamate dal giudice civile come elementi di valutazione, anche se la decisione penale non è ancora passata in giudicato al momento della motivazione civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →