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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8153/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per asserita erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. Nel ricorso si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: si sostiene che non risulti provata la condotta costrittiva tipica per inidoneità causale delle minacce e quindi difetto dell'elemento oggettivo dell'estorsione; si prospetta altresì che la fattispecie, per la dinamica descritta (traffico in auto, finta ricerca di un bancomat, arresto presso la Questura), sarebbe più correttamente qualificabile come tentata rapina; il motivo è formulato in termini prevalentemente fattuali e riproduce censure già avanzate in appello

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte di cassazione ha rilevato l'esistenza di una "doppia conforme" (coerenza tra primo grado e appello) e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito un'autonoma e argomentata confutazione della motivazione della Corte territoriale. La Corte territoriale aveva invece motivatamente ritenuto sussistente la valenza intimidatoria delle condotte (richiami a un protettore di mafia rumena, minaccia di accoltellamento, comportamento nel veicolo: slacciare la cintura, frugare nelle tasche con conseguente timore di afferrare il coltello, colluttazione e lieve escoriazione) idonee a coartare la volontà della vittima e giustificative della qualificazione come tentata estorsione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Usato per configurare la continuazione tra i reati contestati e determinare il trattamento sanzionatorio complessivo

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di estorsione: la Corte territoriale ha ritenuto presenti gli elementi della minaccia/violenza idonea a coartare la volontà della vittima (nexus causale tra minacce e costrizione alla cessione) anche alla luce delle prospettazioni minacciose (richiamo a protettore, minaccia di accoltellamento) e della condotta fisica nel veicolo

  • art. 4 L. 110/1975

    Richiamato nell'imputazione (capo B) con riferimento a profili connessi all'uso/possesso di armi o minaccia di armi; rilevante nella valutazione complessiva della gravità delle minacce

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o aspecifici; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduce censure di fatto già esaminate e disfatte in appello senza affrontarne le specifiche argomentazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario; applicata per liquidare euro 3.000

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera ripetizione di censure di fatto già valutate in appello porta all'inammissibilità per aspecificità.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (motivazioni coerenti di primo grado e appello) rafforza la valutazione collegiale delle prove e rende più difficile ottenere l'annullamento in cassazione senza un concreto vizio di diritto.
  • Per distinguere estorsione e rapina è centrale il nesso causale tra minaccia/violenza e la costrizione della vittima a cedere beni o denaro: se la minaccia è idonea a coartare la volontà e la condotta è diretta a ottenere prestazioni, si configura estorsione; l'eventuale sviluppo successivo dei fatti (comportamenti post factum) non necessariamente altera la corretta qualificazione giuridica del fatto.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione occorre indicare con precisione l'errore di diritto o il vizio logico nella motivazione del giudice di merito; non è sufficiente dedurre che un'altra ricostruzione fattuale sarebbe possibile.
  • Le minacce evocanti un protettore criminale o la minaccia di accoltellamento, unitamente a comportamenti materiali che fanno ritenere imminente l'uso dell'arma, possono essere ritenute idonee a integrare l'elemento intimidatorio richiesto per l'estorsione anche se la vittima ha mantenuto un comportamento relativamente calmo

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