Cassazione Penale, Sentenza n. 8153/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per asserita erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. Nel ricorso si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: si sostiene che non risulti provata la condotta costrittiva tipica per inidoneità causale delle minacce e quindi difetto dell'elemento oggettivo dell'estorsione; si prospetta altresì che la fattispecie, per la dinamica descritta (traffico in auto, finta ricerca di un bancomat, arresto presso la Questura), sarebbe più correttamente qualificabile come tentata rapina; il motivo è formulato in termini prevalentemente fattuali e riproduce censure già avanzate in appello
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte di cassazione ha rilevato l'esistenza di una "doppia conforme" (coerenza tra primo grado e appello) e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito un'autonoma e argomentata confutazione della motivazione della Corte territoriale. La Corte territoriale aveva invece motivatamente ritenuto sussistente la valenza intimidatoria delle condotte (richiami a un protettore di mafia rumena, minaccia di accoltellamento, comportamento nel veicolo: slacciare la cintura, frugare nelle tasche con conseguente timore di afferrare il coltello, colluttazione e lieve escoriazione) idonee a coartare la volontà della vittima e giustificative della qualificazione come tentata estorsione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Usato per configurare la continuazione tra i reati contestati e determinare il trattamento sanzionatorio complessivo
Norma relativa al delitto di estorsione: la Corte territoriale ha ritenuto presenti gli elementi della minaccia/violenza idonea a coartare la volontà della vittima (nexus causale tra minacce e costrizione alla cessione) anche alla luce delle prospettazioni minacciose (richiamo a protettore, minaccia di accoltellamento) e della condotta fisica nel veicolo
Richiamato nell'imputazione (capo B) con riferimento a profili connessi all'uso/possesso di armi o minaccia di armi; rilevante nella valutazione complessiva della gravità delle minacce
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o aspecifici; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduce censure di fatto già esaminate e disfatte in appello senza affrontarne le specifiche argomentazioni
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario; applicata per liquidare euro 3.000
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera ripetizione di censure di fatto già valutate in appello porta all'inammissibilità per aspecificità.
- La presenza di una 'doppia conforme' (motivazioni coerenti di primo grado e appello) rafforza la valutazione collegiale delle prove e rende più difficile ottenere l'annullamento in cassazione senza un concreto vizio di diritto.
- Per distinguere estorsione e rapina è centrale il nesso causale tra minaccia/violenza e la costrizione della vittima a cedere beni o denaro: se la minaccia è idonea a coartare la volontà e la condotta è diretta a ottenere prestazioni, si configura estorsione; l'eventuale sviluppo successivo dei fatti (comportamenti post factum) non necessariamente altera la corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione occorre indicare con precisione l'errore di diritto o il vizio logico nella motivazione del giudice di merito; non è sufficiente dedurre che un'altra ricostruzione fattuale sarebbe possibile.
- Le minacce evocanti un protettore criminale o la minaccia di accoltellamento, unitamente a comportamenti materiali che fanno ritenere imminente l'uso dell'arma, possono essere ritenute idonee a integrare l'elemento intimidatorio richiesto per l'estorsione anche se la vittima ha mantenuto un comportamento relativamente calmo
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