Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8284/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e per la circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1, c.p.). Primo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le connotazioni soggettive dell'azione di Santoro e aveva motivato in modo astratto e generico la sussistenza del metodo mafioso. Secondo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che per l'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della carcerazione ma che la difesa aveva prodotto documentazione (ammissione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per fatti successivi) idonea a superare tale presunzione e non adeguatamente valutata dal Tribunale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ritiene infondata la censura: ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza basati su intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri, arresti e dichiarazioni di collaboratori; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata e priva di vizi logici la qualificazione della circostanza aggravante del "metodo mafioso", richiamando il monopolio delle piazze di spaccio, azioni violente e minacce. Sul secondo motivo la Corte dichiara il motivo inammissibile: richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., osserva che il Tribunale ha correttamente dato atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione e ha indicato specifici elementi concreti a sostegno delle esigenze cautelari (ruolo nel sodalizio, personalità negativa e professionalità nella commissione dei reati); la documentazione prodotta dalla difesa non è stata ritenuta decisiva né idonea a disarticolare il ragionamento probatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'illecito amministrativo/sanzionatorio collegato al traffico di stupefacenti; richiamata quale norma contestata in relazione all'attività di spaccio e traffico.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravamento delle pene per particolari condizioni del traffico di stupefacenti; nella sentenza è richiamata come reato per il quale opera la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari (art. 275 c.p.p.).

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Circostanza aggravante del "metodo mafioso"; la Corte interpreta la aggravante come di natura oggettiva, applicabile in base alle modalità operative del gruppo e dell'acquisizione/mantenimento delle piazze di spaccio, anche se le azioni intimidatorie materiali sono state poste in essere da alcuni soltanto.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Stabilisce la presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della carcerazione per taluni reati (tra cui art. 74 DPR 309/90); la Corte ricorda l'onere della difesa di allegare elementi contrari per imporre al giudice un'argomentazione più approfondita.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure cautelari; la Corte ribadisce che la valutazione è prognostica e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di valutazione degli indizi nel giudizio dibattimentale (precisione e concordanza); la Corte richiama che l'art. 273, comma primo-bis, richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 di art. 192, dunque in sede cautelare non è richiesta la stessa qualificazione degli indizi prevista per il merito.

  • legge n. 63/2001

    Riferita per le modifiche procedurali introdotte (menzionata in relazione al regime di valutazione degli indizi in sede cautelare).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicato alla condanna alle spese del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la valutazione degli indizi è prognostica: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma la consistenza degli elementi idonei a fondare una probabilità qualificata di responsabilità (art. 273 c.p.p.).
  • Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui reati in materia di stupefacenti aggravati), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della carcerazione; l'onere è sulla difesa di apportare elementi specifici e contrari per superarla.
  • La circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1) ha natura oggettiva e può essere riconosciuta anche quando le condotte intimidatorie siano materialmente eseguite da alcuni membri del gruppo: rilevano le modalità e l'organizzazione del gruppo nel controllo delle piazze.
  • Se la difesa produce documenti a sostegno della non pericolosità (es. misure alternative ottenute per fatti successivi), il giudice deve valutare concretamente la rilevanza di tali elementi; tuttavia l'omessa considerazione è rilevante solo se il documento è decisivo e avrebbe viziato l'intero ragionamento probatorio.
  • Nel riesame e nel giudizio de libertate il giudice può motivare in termini sintetici quando non sussistano elementi idonei a vincere la presunzione: la motivazione diventa più pregnante solo se la difesa avanza elementi contrari specifici.
  • Per contrastare con successo misure cautelari in casi analoghi è necessario fornire elementi concreti e specifici (documentazione probatoria dettagliata, circostanze personali e processuali rilevanti) dimostrando che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.