Cassazione Penale, Sentenza n. 8284/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e per la circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1, c.p.). Primo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le connotazioni soggettive dell'azione di Santoro e aveva motivato in modo astratto e generico la sussistenza del metodo mafioso. Secondo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che per l'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della carcerazione ma che la difesa aveva prodotto documentazione (ammissione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per fatti successivi) idonea a superare tale presunzione e non adeguatamente valutata dal Tribunale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ritiene infondata la censura: ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza basati su intercettazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri, arresti e dichiarazioni di collaboratori; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata e priva di vizi logici la qualificazione della circostanza aggravante del "metodo mafioso", richiamando il monopolio delle piazze di spaccio, azioni violente e minacce. Sul secondo motivo la Corte dichiara il motivo inammissibile: richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., osserva che il Tribunale ha correttamente dato atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione e ha indicato specifici elementi concreti a sostegno delle esigenze cautelari (ruolo nel sodalizio, personalità negativa e professionalità nella commissione dei reati); la documentazione prodotta dalla difesa non è stata ritenuta decisiva né idonea a disarticolare il ragionamento probatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'illecito amministrativo/sanzionatorio collegato al traffico di stupefacenti; richiamata quale norma contestata in relazione all'attività di spaccio e traffico.
Prevede l'aggravamento delle pene per particolari condizioni del traffico di stupefacenti; nella sentenza è richiamata come reato per il quale opera la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari (art. 275 c.p.p.).
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Circostanza aggravante del "metodo mafioso"; la Corte interpreta la aggravante come di natura oggettiva, applicabile in base alle modalità operative del gruppo e dell'acquisizione/mantenimento delle piazze di spaccio, anche se le azioni intimidatorie materiali sono state poste in essere da alcuni soltanto.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Stabilisce la presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della carcerazione per taluni reati (tra cui art. 74 DPR 309/90); la Corte ricorda l'onere della difesa di allegare elementi contrari per imporre al giudice un'argomentazione più approfondita.
Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure cautelari; la Corte ribadisce che la valutazione è prognostica e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Norma sul giudizio di valutazione degli indizi nel giudizio dibattimentale (precisione e concordanza); la Corte richiama che l'art. 273, comma primo-bis, richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 di art. 192, dunque in sede cautelare non è richiesta la stessa qualificazione degli indizi prevista per il merito.
Riferita per le modifiche procedurali introdotte (menzionata in relazione al regime di valutazione degli indizi in sede cautelare).
Prevede la condanna per spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicato alla condanna alle spese del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la valutazione degli indizi è prognostica: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma la consistenza degli elementi idonei a fondare una probabilità qualificata di responsabilità (art. 273 c.p.p.).
- Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui reati in materia di stupefacenti aggravati), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della carcerazione; l'onere è sulla difesa di apportare elementi specifici e contrari per superarla.
- La circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1) ha natura oggettiva e può essere riconosciuta anche quando le condotte intimidatorie siano materialmente eseguite da alcuni membri del gruppo: rilevano le modalità e l'organizzazione del gruppo nel controllo delle piazze.
- Se la difesa produce documenti a sostegno della non pericolosità (es. misure alternative ottenute per fatti successivi), il giudice deve valutare concretamente la rilevanza di tali elementi; tuttavia l'omessa considerazione è rilevante solo se il documento è decisivo e avrebbe viziato l'intero ragionamento probatorio.
- Nel riesame e nel giudizio de libertate il giudice può motivare in termini sintetici quando non sussistano elementi idonei a vincere la presunzione: la motivazione diventa più pregnante solo se la difesa avanza elementi contrari specifici.
- Per contrastare con successo misure cautelari in casi analoghi è necessario fornire elementi concreti e specifici (documentazione probatoria dettagliata, circostanze personali e processuali rilevanti) dimostrando che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
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