Cassazione Penale, Sentenza n. 25835/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/01/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 28/11/2022 per traffico di cocaina (artt. 110 c.p., 73 co.1 d.P.R. 309/1990 e connessi). Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio procedurale per presunta inosservanza dell'art. 291 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Liistro Carmelo per mancata trasmissione integrale dei verbali; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (fotogrammi e intercettazioni non dimostrerebbero la cessione/ acquisto a carico del Miano); (3) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza/individualizzazione della misura, per mancata valutazione autonoma dei precedenti e della pericolosità individuale.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in tutti e tre i motivi. Sul primo motivo ha affermato che l'omessa trasmissione integrale di atti non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: occorre che sia indicato quale dato decisivo sia stato sottratto al controllo del giudice e che la 'prova di resistenza' dimostri l'ininfluenza degli atti non trasmessi; inoltre è legittimo che il PM trasmetta stralci riassuntivi e con omissis delle dichiarazioni del collaboratore purché rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e razionale: le dichiarazioni del collaboratore, riscontrate da videoriprese e intercettazioni, configurano gravità indiziaria. Sul terzo motivo ha confermato la valutazione sulle esigenze cautelari: la gravità dei traffici e la personalità dell'indagato (precedenti specifici, pendenze per stupefacenti, tentato omicidio e reati in materia di armi) giustificano il pericolo di reiterazione e l'unicità della misura custodiale in carcere. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Usato per indicare il concorso di persone nel reato; ricostruzione della responsabilità in concorso.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma incriminatrice relativa al traffico di sostanze stupefacenti; base della contestazione per la cessione e finalità di rivendita della cocaina.
Richiamato in connessione con il concorso di reati (azione pluri-componente); utilizzato per la puntuale inquadratura delle imputazioni.
art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
Richiamato per motivare il pericolo di reiterazione del reato quale requisito per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto valutabili modalità del fatto e personalità dell'imputato.
art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Norme invocate come criteri di cassazione: lett. c) (violazione di norme o vizio di motivazione); lett. e) (carenza o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha escluso che sussistano tali vizi sostanziali nella motivazione del Tribunale.
Norma sulla trasmissione degli atti: la Corte ha precisato che la mancata trasmissione integrale non determina automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore se gli stralci trasmessi sono rappresentativi e non è dimostrato che manchi un dato decisivo.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione integrale di atti al tribunale del riesame non annulla automaticamente una misura cautelare: il ricorrente deve indicare quali dati decisivi siano mancati e dimostrare che l'assenza abbia alterato l'equilibrio difensivo.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche se trasmesse in forma riassuntiva o con omissis, purché gli stralci siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia garantito il diritto di difesa mediante il contraddittorio.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti nel merito ma verifica la congruità, razionalità e completezza della motivazione dei giudici di merito; critiche meramente ricostruttive dei fatti raramente sono accolte.
- Per valutare il pericolo di reiterazione si devono considerare sia la dimensione e le modalità del traffico illecito sia la personalità e i precedenti dell'indagato; precedenti specifici e gravi pendenze possono giustificare la custodia cautelare in carcere.
- Videoriprese e intercettazioni che documentano incontri o riferimenti diretti sono elementi corroboranti che rafforzano la gravità indiziaria quando collegati alle dichiarazioni dei collaboratori.
- Il giudice deve comunque effettuare un giudizio individuale sull'adeguatezza della misura cautelare, motivando perché misure meno afflittive non risultino sufficienti alla luce dei fatti e della personalità dell'indagato.
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