Cassazione Civile, Ordinanza n. 02934/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da appalti pubblici per lavori autostradali. L'impresa appaltatrice, dopo aver eseguito le opere e aver iscritto a riserva le relative pretese contabili, ha agito per ottenere dal consorzio committente somme a titolo di compensazione dell'aumento del prezzo dell'acciaio, riferite a lavorazioni svolte negli anni 2004-2005, oltre accessori. Il tribunale adito aveva distinto tra domande risarcitorie e domanda di compensazione prezzi, dichiarando il difetto di giurisdizione su quest'ultima perché ritenuta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio, il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo invece che, poiché il decreto ministeriale aveva accertato l'aumento dei materiali e il direttore dei lavori aveva effettuato la contabilizzazione, la discrezionalità dell'amministrazione sarebbe venuta meno e la lite sarebbe spettata al giudice ordinario. In sede di regolamento, la questione era dunque stabilire se la domanda dell'appaltatrice per la compensazione dell'aumento del costo dei materiali appartenesse alla giurisdizione ordinaria oppure a quella amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha rilevato che l'appalto era stipulato a prezzo chiuso e senza clausola contrattuale di revisione; in tale contesto, la pretesa di compensazione per l'aumento dei costi dei materiali non nasce automaticamente dalla sola verifica ministeriale dell'incremento e dalla contabilizzazione dei lavori, ma richiede un provvedimento finale di riconoscimento da parte dell'amministrazione. Fino a quel momento l'appaltatore è titolare solo di un interesse legittimo pretensivo, sicché la controversia resta devoluta al giudice amministrativo. La Corte ha quindi rimesso le parti dinanzi al TAR Catania per la riassunzione del processo nel termine di legge, con spese rinviate all'esito.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.lgs. 104/2010
entro la prima udienza dinanzi al giudice amministrativo dinanzi al quale il processo era stato riproposto
il regolamento di giurisdizione d'ufficio è ammissibile se proposto tempestivamente nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
controversie relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui provvedimenti applicativi dell'adeguamento prezzi negli appalti pubblici.
art. 133, commi 3 e 4, d.lgs. 163/2006
costituisce la disciplina sostanziale dell'adeguamento dei prezzi richiamata dalla norma processuale sulla giurisdizione.
art. 26, comma 4-bis, L. 109/1994
prevedeva, in deroga al prezzo chiuso e al divieto di revisione, la compensazione per variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori al 10%.
art. 1, comma 550, L. 311/2004
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004
delimita l'ambito temporale di applicazione della compensazione per l'aumento dei costi dei materiali.
art. 256 d.lgs. 163/2006
ha abrogato l'art. 26, comma 4-bis, L. 109/1994 mantenendone il contenuto nel nuovo codice dei contratti.
art. 244, comma 3, d.lgs. 163/2006
è richiamato come indice della continuità del regime di giurisdizione esclusiva sulle materie già ricadenti nella disciplina previgente.
costituisce il parametro rispetto al quale la disciplina della compensazione per l'aumento dei materiali opera in deroga al divieto di revisione del prezzo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla compensazione o revisione prezzi negli appalti pubblici, il discrimine di giurisdizione dipende dalla presenza di un potere amministrativo di riconoscimento della pretesa: se l'amministrazione deve ancora valutare e riconoscere il diritto, la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è amministrativa.
- Quando il contratto di appalto è a prezzo chiuso e non contiene una clausola che attribuisca automaticamente il diritto alla revisione, la sola verifica ministeriale dell'aumento dei costi e la contabilizzazione dei lavori non fanno sorgere di per sé un diritto soggettivo all'adeguamento del corrispettivo.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie di adeguamento prezzi non copre l'intera materia della revisione, ma solo la fase in cui l'amministrazione esercita un potere autoritativo, anche tecnico-discrezionale, di verifica dei presupposti e di riconoscimento del compenso.
- Se manca un provvedimento finale, esplicito e incondizionato, di riconoscimento della compensazione, la domanda dell'appaltatore resta una pretesa all'esercizio del potere amministrativo e non un ordinario credito contrattuale azionabile davanti al giudice ordinario.
- rami [
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02795/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02796/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02800/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →