Cassazione Civile, Ordinanza n. 14005/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione relativi a porzioni di un immobile in Bergamo adibito a studio professionale. Il giudice di primo grado aveva condannato i conduttori al pagamento di canoni insoluti per il periodo novembre 2009-novembre 2014 e, in via riconvenzionale, aveva riconosciuto loro un credito per spese di manutenzione straordinaria sostenute ma asseritamente di competenza della proprietà, poi compensate con il credito per canoni. In appello, entrambe le parti avevano chiesto riforma della decisione. In cassazione, gli eredi del locatore hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato non contestati fatture e documenti prodotti dai conduttori, nonostante, secondo i ricorrenti, fossero stati espressamente contestati nell'an, nel quantum e nella riferibilità ai locatori; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in relazione alla contestazione della validità, rilevanza e addebitabilità ai locatori delle spese sostenute; 3) violazione di legge per l'asserita omessa motivazione sulla rilevanza delle testimonianze assunte; 4) violazione di legge per la mancata motivazione sul rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dei conduttori per verificare se le fatture fossero state portate in deduzione. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente un problema di legittimazione degli eredi, poi superato dal deposito, ex art. 372 c.p.c., della denuncia di successione. Quanto ai motivi, ha dichiarato il primo inammissibile perché in sostanza mirava a contestare un errore di fatto sulla non contestazione, deducibile semmai con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., ed era comunque generico e privo della necessaria specifica localizzazione degli atti e della riproduzione del contenuto delle contestazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile, perché riproponeva la medesima censura sulla non contestazione in modo non consentito. Il terzo motivo è stato considerato assorbito dall'inammissibilità dei primi due e comunque non specifico nella critica alla motivazione. Il quarto motivo è stato giudicato infondato, poiché dagli atti risultava che la Corte d'appello aveva già escluso la necessità delle istanze istruttorie, senza che i ricorrenti avessero adeguatamente dimostrato una carenza motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto superata la questione preliminare di legittimazione degli eredi grazie al deposito della denuncia di successione ex art. 372 c.p.c., ma ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché fondati su una contestazione di un supposto errore di fatto sulla non contestazione, deducibile solo con revocazione, oltre che carenti di specificità e di localizzazione degli atti. Il terzo motivo è stato assorbito e comunque reputato non adeguatamente argomentato. Il quarto motivo è stato respinto perché non emergeva alcuna reale omissione di motivazione sull'istanza di esibizione documentale, essendo stata già esclusa in appello la necessità delle prove richieste. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato solo per la rappresentanza personale di uno dei controricorrenti
richiamato per la riunione dei procedimenti di appello
richiamati per l'impugnazione della decisione del tribunale in materia locatizia
indicata come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione o falsa applicazione di legge nei primi, terzi e quarti motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi nel secondo motivo
invocato per contestare la valutazione della non contestazione delle prove documentali
invocato con riguardo al vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare i limiti del sindacato sulla motivazione apparente
richiamato come norma violata per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali
indicato come rimedio corretto per l'errore di fatto sulla non contestazione
consente il deposito in cassazione della documentazione attestante decesso e qualità di erede
richiamato per la successione nel processo a titolo universale
richiamato per affermare che l'onere di provare la propria qualità di erede incombe sulla parte che agisce
richiamato per l'istanza di esibizione documentale proposta dai ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge
Massime di principio
- Chi agisce in cassazione quale erede della parte originaria deve dimostrare documentalmente sia il decesso del dante causa sia la propria qualità di successore a titolo universale; in difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
- La contestazione dell'accertamento di un fatto processuale, come la ritenuta non contestazione di documenti o circostanze, non è censurabile con il ricorso per cassazione come violazione di legge o vizio motivazionale, ma può integrare errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali rilevanti, con precisa localizzazione e riproduzione del contenuto decisivo; la mera evocazione generica di "fatture", "giustificativi" o del "fascicolo di primo grado" non soddisfa l'onere di specificità.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su elementi estranei alla sentenza o su una lettura parziale di singoli incisi, ma richiede la critica dell'effettivo percorso argomentativo complessivo adottato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha già escluso, con ordinanza o con valutazione esplicita, la necessità di una determinata istanza istruttoria, la censura in cassazione per omessa motivazione è infondata se il ricorrente non dimostra in modo puntuale un effettivo difetto di esame della questione.
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