Cassazione Penale, Sentenza n. 36117/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto, in relazione al capo 7, il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) fino a €63.213,88 su beni e rapporti bancari riferibili alla Calà s.r.l. e, subordinatamente, sui beni dei rappresentanti societari. Le censure principali: (i) Burlò denunciava la illegittima riqualificazione del fatto da truffa aggravata a indebita compensazione (art.10‑quater d.lgs. 74/2000) e la violazione del divieto di ne bis in idem per procedimenti pendenti a Torino; (ii) i Calà contestavano, tra gli altri profili, il mancato raggiungimento della soglia di punibilità annua (€50.000), la mancanza di adeguata valutazione indiziaria e del periculum in mora, la competenza territoriale e la riqualificazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Burlò relativo alla riqualificazione e ha annullato l'ordinanza nei suoi confronti con rinvio al Tribunale del Riesame affinché specifichi le coordinate spazio‑temporali della condotta e verifichi il superamento della soglia di punibilità (calcolo degli importi dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione). Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi di Daniele Calà, Gabriella Carmela Calà e della Calà s.r.l., confermando l'operato del Tribunale sul fumus e sul periculum e l'entità del sequestro di €63.213,88; ai ricorrenti inammissibili sono state addebitate le spese e ciascuno è stato condannato a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione)
La soglia penale annua di €50.000 va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti effettivamente utilizzati in compensazione; il calcolo richiede la sommatoria algebrica dei crediti indebiti e include anche omessi versamenti di oneri contributivi.
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (competenza territoriale)
Per il reato di indebita compensazione rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente (ultima trasmissione del modello F24) o, se tale luogo non è identificabile, il luogo di accertamento del reato (sede dell'Ufficio che ha effettuato la valutazione).
Il Tribunale e il G.I.P. hanno originariamente valutato la ricorrenza della fattispecie di truffa; tuttavia la specialità del reato tributario (art.10‑quater) giustifica una riqualificazione, purché non si introducano elementi di fatto nuovi rispetto all'iniziativa del pubblico ministero.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (responsabilità solidale del committente)
Nell'appalto di servizi il committente può essere ritenuto responsabile in solido per gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi dovuti dall'appaltatore; ciò giustifica la valutazione che il committente non poteva limitarsi a trasferire il debito senza assicurarsi del pagamento, potendo quindi partecipare al meccanismo criminoso.
art. 321, comma 2, c.p.p. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)
Il profitto del reato tributario costituisce oggetto del sequestro preventivo per equivalente: va individuato l'ammontare corrispondente all'imposta evasa e, ove il patrimonio dell'ente sia insufficiente, può farsi ricorso al patrimonio degli amministratori o rappresentanti, previo adeguato esame delle ragioni del periculum.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Il concorso nel reato può essere valutato in sede cautelare sulla base di elementi indiziari che dimostrino la partecipazione consapevole al meccanismo di compensazioni indebite; il giudice del riesame può ritenere sussistente il dolo sulla base degli elementi investigativi disponibili.
art. 310 e 322‑bis c.p.p. (riqualificazione e contestazione provvisoria)
La riqualificazione giuridica delle condotte in sede di riesame è ammissibile, ma non può fondarsi su ricostruzioni fattuali autonome che escano dall'ambito della contestazione avanzata dal pubblico ministero, pena nullità per difetto di iniziativa.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e decisioni citate (es. Sez. Un. n. 34655/2005)
Il divieto di ne bis in idem applicabile extragiudicato richiede identità di fatto, stesso ufficio del pubblico ministero e decisione definitiva; per procedimenti pendenti in sedi diverse occorre ricorrere alle norme sui conflitti di competenza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione dei casi di ammenda per ricorsi inammissibili e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione dei ricorsi; ha ispirato l'assegnazione della somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice del riesame può legittimamente riqualificare la fattispecie contestata in sede cautelare (es. da truffa ad indebita compensazione), ma non può fondare la decisione su fatti nuovi rispetto alla contestazione del pubblico ministero: la riqualificazione è lecita solo se rimane entro l'ambito fattuale già dedotto dall'accusa.
- Il divieto di ne bis in idem, prima di pronunce definitive, non opera fra procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi: in presenza di procedimenti paralleli in diverse sedi la tutela va esercitata mediante le norme sui conflitti di competenza, non mediante la eccezione di ne bis in idem.
- Per i reati di indebita compensazione (art.10‑quater d.lgs.74/2000) la soglia di punibilità si calcola sull'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti effettivamente utilizzati in compensazione (somma algebrica) e include anche i crediti relativi a oneri contributivi.
- La competenza territoriale per indebita compensazione si individua nel luogo dell'ultima utilizzazione del credito tramite modello F24; se tale elemento non è identificabile, prevale il luogo di accertamento (sede dell'Ufficio che ha svolto la valutazione investigativa).
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nell'importo corrispondente al profitto del reato (imposta evasa) e, se il patrimonio dell'ente beneficiario è insufficiente, può essere esteso al patrimonio degli amministratori, purché il giudice motivi adeguatamente il periculum che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Nei ricorsi avverso misure reali cautelari la Cassazione esamina soprattutto questioni di diritto e vizi gravi della motivazione: contestazioni che attengono alla valutazione indiziaria o alla logicità della motivazione sono difficilmente risolvibili in cassazione se non prospettano una violazione di legge o una motivazione radicalmente carente.
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