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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37152/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso il rigetto, da parte del G.I.P. di Castrovillari, della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aurelio Leonardo. Il P.M. censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione del tribunale del riesame circa la mancata sussistenza delle esigenze cautelari: in particolare contesta la sottostima del danno economico (ritenuto modesto - 56 euro), il fatto che il giudice abbia considerato episodiche le condotte (riallacciandosi al numero minimo di condotte) e la valutazione sulla posizione apicale dell'indagato all'interno della Polizia municipale, sostenendo che tali elementi avrebbero invece dovuto far ritenere il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del P.M. fossero sostanzialmente una rivalutazione dei fatti e delle risultanze di merito (competenza del giudice di merito), non una denuncia di violazione di specifiche norme o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato i principi secondo cui, in materia di misure cautelari, il controllo in Cassazione è limitato ai profili di legittimità e alla verifica di eventuale illogicità manifesta; il tribunale del riesame ha svolto un'analisi prognostica della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e l'ha ritenuto assente in modo non manifestamente illogico, tenuto conto della sporadicità dei fatti, del modesto danno e della loro collocazione temporale.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata come base per il riesame/impugnazione dell'ordinanza cautelare; disciplina l'impugnazione dei provvedimenti cautelari davanti al tribunale del riesame.

  • artt. 81, comma secondo, c.p.

    Richiamato nella contestazione relativa al concorso morale/determinazione nell'illecito (circostanza aggravante o partecipazione); la sentenza non dettaglia un'interpretazione normativa oltre alla citazione nel capo di imputazione.

  • art. 55-quinquies, d.lgs. n.165/2001

    Norma richiamata in relazione a profili disciplinari/rapporti di pubblico impiego (illecito in servizio): citata nella rubricazione dei capi di imputazione, senza ulteriore interpretazione giurisprudenziale nella decisione di cassazione.

  • art. 61 co. 1, n. 2 e n. 9 c.p.

    Circostanze aggravanti richiamate nella contestazione (es.: abuso di ufficio o ruolo apicale); nella decisione di legittimità tali norme sono citate solo come riferimenti del capo di imputazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma richiamata sul pericolo di reiterazione del reato quale presupposto per le misure cautelari: la Corte richiama il principio che tale pericolo deve essere concreto e attuale, e la valutazione prognostica richiede esame della personalità, modalità del fatto e condizioni di vita dell'imputato.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma richiamata in relazione alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi: consente la trattazione orale solo su richiesta, motivo per cui la Procura generale ha chiesto l'inammissibilità con requisitoria scritta.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari la valutazione è limitata ai profili di legittimità e alla manifesta illogicità della motivazione: non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti o degli indizi.
  • Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessaria una prognosi sulla concretezza e sull'attualità del pericolo, fondata su elementi reali (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale and condizioni di vita).
  • Fatti episodici, datati nel tempo e con danno economico modesto possono essere ritenuti insufficienti a fondare il pericolo di reiterazione, salvo che non emergano elementi specifici e attuali che rendano probabile la continuazione delle condotte illecite.
  • La mera posizione apicale o il ruolo nell'ente non automaticamente giustificano la misura cautelare: occorre dimostrare collegamenti concreti tra ruolo e capacità di realizzare nuove condotte delittuose.
  • Il ricorso del P.M. deve indicare specifiche violazioni di legge o illogicità manifeste nell'ordinanza impugnata; censure generiche o basate su diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.

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