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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 546/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 12805/2023, pubblicata in data 06/02/2025 e notificata il 26/03/2025.

Giustizia amministrativa202502068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse spontaneamente dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, ritualmente notificata il 26 marzo 2025 e passata in giudicato il 2 ottobre 2025. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla condanna del Ministero alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, formazione del giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., rilevando che, provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, incluso l'adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni previa richiesta della ricorrente. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e quale base della prova del fatto costitutivo del diritto ad agire.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.

    Una volta provata dal creditore l'esistenza del giudicato e dell'inadempimento, spetta all'Amministrazione debitrice dimostrare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma concorre, nel caso concreto, a rendere azionabile l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, la formazione del giudicato e la mancata esecuzione; una volta assolto tale onere, spetta all'Amministrazione dimostrare l'adempimento o l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'esecuzione.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'Amministrazione costituita non impediscono l'accoglimento dell'ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il giudicato e il decorso del termine legalmente previsto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, previa richiesta della parte interessata.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere considerata ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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