Cassazione Civile, Ordinanza n. 19537/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991 senza percepire compenso. Essi chiesero il riconoscimento della remunerazione prevista dalla disciplina attuativa delle direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica, oppure, in subordine, il risarcimento del danno da tardivo o mancato recepimento delle direttive europee. Il Tribunale accolse la domanda. In appello, però, la Corte territoriale: (i) ridusse l’importo riconosciuto ai medici ammessi, applicando la somma prevista dalla legge n. 370 del 1999; (ii) escluse del tutto i medici che avevano conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza; (iii) dichiarò tardive le produzioni documentali di alcuni medici intervenuti successivamente in primo grado. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti contestò la dichiarazione di tardività dell’intervento e la decisione sulla specializzazione in chirurgia d’urgenza, sostenendo anche che il quantum non poteva essere ridiscusso in appello. La ricorrente Giordano ripropose censure analoghe su quantum e disciplina applicabile. La Presidenza del Consiglio propose ricorso autonomo contro il riconoscimento del diritto in favore dei medici Miccoli e Vigliotti, specializzati in chirurgia maxillo-facciale, sostenendo che tale specializzazione non fosse ricompresa negli elenchi comunitari e che non fosse stata provata l’equipollenza.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso dei medici ricorrenti e quello della dottoressa Giordano. Ha invece accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri contro Miccoli e Vigliotti, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e decidendo nel merito con il rigetto della domanda di quei due medici. Quanto alle spese, ha escluso la condanna alle spese per il primo ricorso perché il controricorso della Presidenza era tardivo, ha condannato la sola dottoressa Giordano alle spese, e ha compensato integralmente le spese tra Presidenza e Miccoli/Vigliotti per gli esiti alterni della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
"non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte"
Il terzo che interviene nel processo accetta lo stato del procedimento nel momento in cui interviene e non può compiere atti già preclusi alle parti originarie; l’intervento tardivo non consente di riaprire l’istruzione né di eludere il sistema delle preclusioni.
L’intervento del terzo può avvenire mediante comparsa, ma ciò non comporta il superamento delle preclusioni già maturate nel processo.
Le preclusioni istruttorie maturate nella fase di trattazione vincolano anche il terzo interveniente che si inserisca tardivamente nel processo.
La contestazione dell’equipollenza della specializzazione non è preclusa in appello perché attiene a una difesa su un fatto costitutivo e non a un’eccezione in senso proprio.
L’inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari o la sua equipollenza a specializzazioni di almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dal medico.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere il rispetto del giusto processo e della ragionevole durata, ma ritenuto non violato dall’applicazione delle preclusioni agli intervenienti tardivi.
Richiamato dalle parti ma non ritenuto ostativo alla decisione sulla tardività delle difese o sulla verifica del fatto costitutivo.
Invocato per asserita ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene infondate tali doglianze.
Richiamato nel quadro delle censure sulle valutazioni probatorie e sulla tardività della documentazione.
Richiamato nelle censure, ma non idoneo a impedire il rilievo della questione dell’equipollenza o del quantum in appello.
Richiamato dalle parti, senza incidere sulla possibilità di riesame della questione nei limiti devoluti.
artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
Le direttive elencano le specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione; la mancata inclusione di una specializzazione impedisce il riconoscimento salvo prova di equipollenza o successiva inclusione rilevante nel periodo considerato.
art. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dal ricorso della Presidenza per sostenere la violazione dell’ordinamento comunitario, ma la Corte decide sulla base della disciplina settoriale delle direttive e della loro attuazione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dalla Presidenza per denunciare la violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha trasposto nell’ordinamento interno le direttive comunitarie, ma riguarda le situazioni future e non si applica al periodo di specializzazione anteriore all’a.a. 1991-1992 ai fini della quantificazione accolta dalla Corte.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce l’atto legislativo di quantificazione dell’indennizzo/risarcimento nella misura di euro 6.713,94 per anno di corso per i medici specializzandi che avevano iniziato prima dell’a.a. 1991-1992.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991
La ricomprensione di una specializzazione negli elenchi nazionali attuativi non basta se il corso è stato frequentato in un momento anteriore alla sua introduzione come riconoscimento normativo rilevante.
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo; la Corte lo rileva per escludere la condanna alle spese nei confronti dei ricorrenti del primo ricorso.
Fondamento della riunione dei ricorsi successivi al ricorso principale.
Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, nei casi indicati, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal medico specializzando per ottenere la remunerazione o il risarcimento da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, l’inclusione della specializzazione negli elenchi normativi o la sua equipollenza a specializzazioni previste in almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore.
- La mancata contestazione del convenuto opera solo rispetto a deduzioni di fatto specifiche e sufficientemente puntuali; a fronte di allegazioni generiche sulla equipollenza, il silenzio della controparte non solleva l’attore dall’onere probatorio.
- L’eccezione relativa alla mancanza di equipollenza della specializzazione non è una vera eccezione in senso stretto e può essere esaminata anche in appello, perché incide sulla verifica del fatto costitutivo della pretesa.
- Il terzo che interviene volontariamente nel processo accetta lo stato in cui il giudizio si trova al momento dell’intervento e non può compiere attività già precluse alle parti originarie, incluse le produzioni documentali tardive.
- La specializzazione non compresa negli elenchi comunitari può essere riconosciuta solo se, nel periodo rilevante, sia dedotta e dimostrata la sua equipollenza; non è sufficiente che essa sia stata ricompresa in discipline successive, se al tempo della frequenza del corso tale ricomprensione non esisteva ancora.
- Per i medici che abbiano iniziato il corso prima dell’anno accademico 1991-1992, la quantificazione del credito va effettuata secondo la misura legislativamente fissata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, e non secondo il diverso parametro del d.lgs. n. 257 del 1991.
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