Cassazione Civile, Ordinanza n. 35069/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato dalla Polizia Stradale nei confronti di un autista dipendente di una società di autotrasporto, trovato alla guida di un veicolo con tachigrafo digitale alterato mediante calamita, così da falsare le registrazioni di guida e riposo. L'autista pagava poi in misura ridotta la sanzione a lui contestata. Successivamente veniva notificato alla società, quale titolare della licenza di trasporto, un verbale con sanzione per violazione dell'art. 179 C.d.S., perché avrebbe consentito la circolazione del veicolo manomesso e, a seguito di controlli, risultavano anche assenza di gabbia e sigillo sui connettori posteriori del tachigrafo. La società proponeva opposizione e poi appello, sostenendo di aver adempiuto ai propri doveri di formazione e controllo del dipendente, richiamando l'art. 33, par. 3, del Reg. UE n. 165/2014 e una circolare ministeriale che escluderebbe una responsabilità oggettiva delle imprese diligenti. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 33.3 del Regolamento UE n. 165/2014 per avere il giudice di merito mal interpretato la norma e omesso di considerare la circolare applicativa; con il secondo lamentava vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per errata ricognizione della fattispecie astratta, riproponendo sostanzialmente la medesima critica.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha omesso di disporne la rinnovazione perché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito ha respinto entrambi i motivi: il primo era in realtà una richiesta di nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; il secondo era inammissibile per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, oltre che sostanzialmente ripetitivo del primo. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 33, par. 3, del Reg. UE n. 165/2014 prevede sì una responsabilità dell'impresa per il fatto dei dipendenti, ma non una responsabilità oggettiva pura; l'impresa risponde per propria condotta, quando non abbia adempiuto agli obblighi di formazione, informazione e controllo, e nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto insufficienti le prove addotte dalla società per dimostrare di essere esente da responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del titolare della licenza di trasporto si collega alla circolazione del veicolo con tachigrafo non funzionante o manomesso, quando il fatto sia riconducibile a una condotta rimproverabile al titolare stesso.
art. 33, par. 3, Reg. UE n. 165/2014
La norma comporta la responsabilità dell'impresa per il comportamento dei conducenti, ma consente agli Stati membri di mitigare il rigore del regime; non elimina gli obblighi dell'impresa di formazione, informazione e controllo e non impone necessariamente una responsabilità oggettiva in senso assoluto.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti; il vizio motivazionale non è scrutinabile nei limiti della doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile se il ricorrente non indica che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
La Corte può soprassedere alla rinnovazione della notifica nulla quando il ricorso sia prima facie infondato e la rinnovazione comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale.
Il principio di ragionevole durata del processo impone di evitare formalità superflue e attività processuali inutilmente dilatorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge non può essere trasformata in una richiesta di riesame del materiale istruttorio: quando il giudice di merito ha già valutato i documenti e le prove, la critica che mira solo a una diversa lettura dei fatti è inammissibile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente che le due decisioni di merito si fondano su argomentazioni fattuali diverse.
- La responsabilità dell'impresa di trasporto per violazioni relative al tachigrafo non si esaurisce in una responsabilità oggettiva per il solo fatto del dipendente: occorre verificare se l'impresa abbia adempiuto ai propri obblighi di formazione, informazione e controllo e se, nel caso concreto, sia rimproverabile una propria omissione.
- Per escludere la propria responsabilità, l'impresa deve fornire prova concreta e convincente dell'adempimento degli obblighi di vigilanza; la sola partecipazione del conducente a corsi di formazione non basta, se non è accompagnata da controlli effettivi e coerenti con il rischio specifico.
- In caso di ricorso prima facie infondato, la Corte può evitare la rinnovazione di una notifica nulla per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
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