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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07811/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un fallimento avverso l'esclusione del credito vantato da un altro fallimento per oltre un milione di euro. Il credito era fondato, secondo la parte opponente, su un'operazione legata all'acquisto di un immobile: la società poi fallita avrebbe dovuto acquistare direttamente il bene e ritrasferirlo all'altra società in esecuzione di un mandato senza rappresentanza, ma l'immobile non sarebbe mai entrato nel patrimonio della mandante e la somma versata non sarebbe stata restituita. In subordine, si chiedeva l'ammissione in via postergata del credito come finanziamento infragruppo. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione e ammise il credito in chirografo, ritenendo non provata la simulazione o interposizione fittizia prospettata dal fallimento opponente, non dimostrato l'adempimento dell'asserito mandato secondo la versione avversaria e non provata neppure la natura di finanziamento infragruppo. Il ricorrente ha proposto otto motivi di ricorso per cassazione, lamentando: tardiva e/o mancata contestazione dei fatti; erronea qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza invece che come simulazione soggettiva; mancata ammissione di prove testimoniali; omesso esame e violazione di norme sulla prova e sulla motivazione; errata valutazione della mancata prova del pagamento; erroneo diniego della postergazione del credito; e erronea liquidazione delle spese della fase cautelare ex art. 700 c.p.c. anche se compensate nel reclamo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando che il ricorso mirava in sostanza a un riesame del merito e che la motivazione del Tribunale era congrua e incensurabile in cassazione; quanto alle spese, ha ribadito che nella cautelare endoprocessuale la regolazione segue l'esito finale della lite e che la statuizione del reclamo cautelare è provvisoria e priva di giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento ricorrente. Ha ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza o perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto i primi sette motivi; ha ritenuto infondato l'ottavo motivo sulle spese, affermando che, nel procedimento cautelare in corso di causa, la liquidazione delle spese va fatta con la decisione di merito e che la pronuncia resa sul reclamo cautelare non impediva la successiva condanna alle spese della fase cautelare. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato perché non coglieva effettivi vizi della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la contestazione dei fatti e la valutazione probatoria non possono essere rimesse in cassazione come mero riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso un vizio di valutazione delle prove, reputando la doglianza in realtà diretta a sovvertire l'accertamento di fatto

  • art. 99 l.f.

    richiamato nei motivi relativi all'opposizione allo stato passivo

  • art. 91 c.p.c.

    in tema di spese, il criterio della soccombenza va riferito unitariamente alla decisione finale

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, ma la Corte ha affermato che la statuizione cautelare è provvisoria e superata dalla sentenza finale

  • art. 98 l.f.

    richiamato in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e all'onere di autosufficienza del ricorso

  • art. 99, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.

    invocato per la censura sulla specificità dei fatti allegati e contestati

  • art. 99, comma 9, l.f.

    richiamato nei motivi sulla prova e sulla fase dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del rapporto negoziale, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a una diversa lettura del fatto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione complessiva del rapporto, senza che emergesse un errore di diritto

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione; la Corte ha confermato che la simulazione soggettiva non era stata provata

  • art. 1417 c.c.

    richiamato sul regime probatorio della simulazione, ma il ricorso è stato reputato inammissibile perché volto al riesame del merito

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per la qualificazione del mandato senza rappresentanza

  • art. 2723 c.c.

    richiamato sulle limitazioni della prova testimoniale rispetto ai patti aggiunti o contrari

  • art. 2725 c.c.

    la Corte ha ribadito che i limiti legali della prova testimoniale operano quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi e quando si tratta di contratto soggetto a forma scritta ad substantiam

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione a pretesi vizi di motivazione, esclusi dalla Corte

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi sulla mancata esecuzione del mandato

  • art. 1385 c.c.

    richiamato nei motivi sul versamento della somma quale caparra/acconto prezzo

  • art. 1719 c.c.

    richiamato nei motivi sul mandato e sugli obblighi del mandatario

  • art. 2699 c.c.

    richiamato sulla forza probatoria degli atti prodotti

  • art. 2700 c.c.

    richiamato sulla fede privilegiata degli atti pubblici

  • art. 2702 c.c.

    richiamato sulla efficacia probatoria della scrittura privata

  • art. 2932 c.c.

    richiamato nei motivi per sostenere l'operazione immobiliare e il trasferimento del bene

  • art. 30 l.f.

    richiamato nei motivi, senza decisività nella soluzione

  • art. 33 l.f.

    richiamato nei motivi, senza decisività nella soluzione

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per il tema del controllo societario e dei gruppi

  • art. 2497-sexies c.c.

    richiamato per la nozione di direzione e coordinamento nei gruppi

  • art. 2491-quinquies c.c.

    richiamato nei motivi sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo

  • art. 2467 c.c.

    richiamato per la postergazione dei finanziamenti dei soci e, per estensione prospettata, dei finanziamenti infragruppo

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per il provvedimento cautelare di accantonamento della somma in attesa della decisione sul passivo

  • art. 669-decies c.p.c.

    richiamato per la fase cautelare in corso di causa

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato per la natura provvisoria e non decisoria del reclamo cautelare

  • art. 669-quaterdecies c.p.c.

    richiamato per la disciplina del procedimento cautelare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove: quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e non illogica, le doglianze che mirano solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • La simulazione soggettiva o l'interposizione fittizia di un soggetto in un'operazione negoziale deve essere provata dalla parte che la deduce; in mancanza di prova specifica della destinazione fraudolenta dell'operazione e del reale assetto voluto dalle parti, prevale la qualificazione del rapporto data dal giudice di merito.
  • I limiti legali alla prova testimoniale di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam operano quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi tra le parti; restano invece diverse le ipotesi in cui il contratto sia richiamato solo come fatto storico, purché la prova orale sia pertinente e non generica.
  • In materia di opposizione allo stato passivo, la contestazione specifica dei fatti e la valutazione della loro prova devono risultare dagli atti processuali e il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nel riprodurre i passaggi rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La postergazione del credito per finanziamento infragruppo presuppone la dimostrazione dei relativi presupposti fattuali e giuridici; se il giudice di merito accerta che il finanziamento in realtà non è provato o che il versamento era riferibile ad altra causa negoziale, la censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione del rapporto.
  • Nel procedimento cautelare in corso di causa, la regolazione delle spese segue l'esito finale del giudizio di merito; i provvedimenti resi sul reclamo cautelare hanno natura provvisoria e non impediscono al giudice definitivo di liquidare anche le spese della fase cautelare secondo il principio della soccombenza unitariamente considerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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