Cassazione Civile, Ordinanza n. 11336/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di progettazione per un insediamento residenziale su un terreno di proprietà dei convenuti. Il professionista sosteneva di aver redatto il progetto architettonico ed esecutivo, presentato poi al Comune per ottenere il permesso a costruire, e chiedeva il pagamento del compenso professionale; in subordine chiedeva l'indennizzo per arricchimento senza causa. I convenuti negavano di avergli conferito l'incarico, affermando che il progetto e gli oneri tecnici erano riferibili alla cooperativa edilizia interessata all'intervento e che nessun rapporto contrattuale li legava al professionista. In primo grado la domanda principale era stata rigettata per mancata prova del conferimento dell'incarico e quella ex art. 2041 c.c. dichiarata inammissibile. In appello, invece, la corte territoriale ha accolto la domanda subordinata, condannando i convenuti al pagamento dell'indennizzo per l'utilizzazione del progetto e dell'attività professionale. I ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'azione di arricchimento non fosse proponibile in via subordinata quando fosse stata rigettata la domanda principale per mancata prova del titolo contrattuale allegato; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la corte d'appello aveva insieme escluso la prova del contratto e ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento; 3) violazione delle norme processuali e omessa pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti e sulla loro domanda di riversare la condanna sulla cooperativa; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, poiché la corte aveva ritenuto provato che le spese tecniche gravassero sulla cooperativa ma, nello stesso tempo, aveva escluso che il conferimento dell'incarico fosse provenuto dalla cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo il principio delle Sezioni Unite, l'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e proponibile quando la diversa azione tipica sia rimasta priva di titolo giustificativo ab origine; nel caso concreto, la domanda contrattuale era stata respinta per mancata prova del conferimento dell'incarico, sicché la domanda ex art. 2041 c.c. era ammissibile. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché fondati su censure di fatto e comunque privi di consistenza alla luce degli accertamenti di merito: la cooperativa non risultava aver acquisito il progetto né aver realizzato gli immobili usufruendo dell'attività del professionista, e non risultava provato che fosse stata la cooperativa a conferire l'incarico. Ne è seguita la conferma della condanna dei ricorrenti al pagamento dell'indennizzo, oltre alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e resta proponibile quando l'azione tipica sia carente ab origine del titolo giustificativo; non è invece preclusa dalla sola circostanza che la domanda principale sia stata rigettata per mancata prova del rapporto dedotto, se il rapporto contrattuale non è risultato esistente.
La sussidiarietà dell'azione di arricchimento va verificata in relazione alla mancanza originaria del titolo della diversa azione esperibile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere di provare il titolo contrattuale, ma la Corte valorizza gli accertamenti di merito sulla mancata prova del conferimento dell'incarico.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro di motivazione della sentenza, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili.
Richiamato ai fini della nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà di motivazione, ma la Corte non ha ravvisato alcun vizio decisivo.
Richiamati in relazione alla dedotta carenza di legittimazione passiva e al contraddittorio, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
Richiamato per asserita omessa pronuncia sulla domanda di indirizzamento della condanna verso la cooperativa, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata rispetto a un'azione contrattuale quando quest'ultima sia rimasta priva sin dall'origine del proprio titolo giustificativo; non basta che la domanda principale sia stata semplicemente rigettata per difetto di prova.
- Ai fini della sussidiarietà dell'art. 2041 c.c. occorre distinguere tra rigetto dell'azione tipica per mancanza originaria del rapporto e rigetto per ragioni diverse, come prescrizione, decadenza o insufficienza probatoria di un diritto altrimenti esistente.
- La verifica della legittimazione passiva e dell'effettivo soggetto obbligato deve poggiare sugli accertamenti di fatto compiuti nel merito; in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa ricostruzione del rapporto o del destinatario dell'obbligazione.
- La deduzione di contraddittorietà della motivazione non è sufficiente quando le affermazioni della sentenza siano conciliabili alla luce della ricostruzione complessiva dei fatti e dell'esclusione, in fatto, del conferimento dell'incarico da parte del soggetto indicato come obbligato.
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