Cassazione Civile, Ordinanza n. 06582/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2012 a una dirigente di lunga esperienza, già direttore generale e poi amministratore delegato della società. In appello era stata confermata la legittimità del recesso per soppressione della figura del direttore generale e accentramento delle relative funzioni in capo all'amministratore delegato; erano inoltre state decise questioni economiche accessorie: esclusione di somme pretese per incentivi 2012 e relativa restituzione di quanto già percepito come anticipi, riconoscimento di differenze sul TFR, determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del preavviso sulla base della retribuzione utile, con esclusione di alcuni benefits e degli incentivi non dovuti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione del c.c.n.l. dirigenti e degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., oltre che dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse motivato in modo apparente e non avesse verificato l'effettività della riorganizzazione e la sua non strumentalità al solo licenziamento; (2) violazione degli artt. 1175, 2120 e 2121 c.c., lamentando che fossero state negate somme erogate con continuità dal 2008 e ritenute invece anticipi di una componente retributiva eventuale, da non restituire; (3) violazione di ulteriori norme del c.c.n.l. dirigenti sulla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, deducendo che la retribuzione parametro dovesse comprendere voci ulteriori rispetto a quelle considerate dalla corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e che la corte d'appello avesse invece accertato in fatto la soppressione effettiva del posto e l'accentramento delle funzioni in capo all'amministratore delegato, configurando una scelta imprenditoriale insindacabile. Quanto alle somme per il 2012, la decisione ha valorizzato l'accertamento secondo cui esse costituivano anticipi di incentivi eventuali non autorizzati dal presidente della società, sicché non erano ulteriormente dovute e andavano restituite. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché in parte nuovo e comunque generico, non specificando quale errore ermeneutico fosse stato compiuto nell'applicazione del contratto collettivo sulla base di calcolo dell'indennità ferie. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure, nella sostanza, mirano a una rivalutazione del fatto e risultano generiche.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c.; la Corte esclude la sussistenza di motivazione apparente e rileva che la doglianza tende a ottenere una diversa lettura delle prove.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che non vi è violazione, perché la sentenza d'appello contiene una motivazione sufficiente e non apparente.
artt. 31 e 36 c.c.n.l. dirigenti di azienda del terziario della distribuzione e dei servizi
Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento e i criteri retributivi; la Corte rileva che il ricorso non indica specificamente in quale modo tali disposizioni sarebbero state violate.
Richiamati come parametri di correttezza e buona fede nell'esercizio del potere datoriale; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo accertata una reale riorganizzazione aziendale.
Invocato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che le censure non colgono specifici errori giuridici e si risolvono in contestazioni di merito.
Invocato per sostenere la spettanza di somme collegate al rapporto di lavoro; la Corte conferma il diverso accertamento di merito sulla natura di anticipi di incentivi non dovuti.
Richiamato insieme all'art. 2120 c.c. nella doglianza sulle somme pretese; la Corte non ne ravvisa violazione, perché la questione è stata risolta in fatto.
art. 13, comma 7, c.c.n.l. dirigenti aziende terziario
Richiamato nella censura sull'indennità sostitutiva delle ferie, ma la doglianza è dichiarata nuova e comunque non specifica.
art. 33 c.c.n.l. dirigenti aziende terziario
Invocato per il calcolo della retribuzione utile; la Corte osserva che il motivo è generico e non chiarisce l'errore di diritto asserito.
art. 36 c.c.n.l. dirigenti aziende terziario
Richiamato per il parametro di calcolo delle indennità; la Corte ritiene che la ricorrente non spieghi adeguatamente quale violazione interpretativa sia stata commessa.
art. 13, comma 5, c.c.n.l. dirigenti aziende terziario
La censura che lo richiama è ritenuta inammissibile e non specifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o respinto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La soppressione del posto e l'accentramento delle relative funzioni in capo a un diverso organo societario integrano una scelta organizzativa imprenditoriale, insindacabile dal giudice di legittimità se sorretta da un accertamento di fatto non specificamente censurato.
- Chi deduce la violazione di norme di contratto collettivo deve indicare in modo puntuale quale interpretazione sia erronea e per quale ragione; una doglianza generica o priva di specificazione è inammissibile.
- Le somme corrisposte come anticipazioni di una componente eventuale della retribuzione, se non autorizzate o non maturate secondo i presupposti pattuiti, possono essere escluse dal dovuto finale e anche richieste in restituzione.
- Ai fini del calcolo di indennità sostitutive e competenze di fine rapporto, il parametro retributivo va individuato sulla base delle voci effettivamente rilevanti e provate; i benefits non allegati nel loro controvalore e gli emolumenti non dovuti non possono essere inclusi.
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