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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un consorzio edilizio costituito per l'attuazione di un piano di lottizzazione in un comparto urbanistico. Una società consorziata realizzò e vendette varie unità immobiliari a più acquirenti, inserendo nei rogiti clausole sulla conoscenza della situazione urbanistica e sull'accettazione dei patti e obblighi relativi al comparto. La società costruttrice rimase debitrice verso il consorzio per oneri consortili di urbanizzazione; il consorzio, ritenendo che gli acquirenti fossero subentrati negli obblighi consortili o comunque fossero tenuti al pagamento in forza dell'atto costitutivo e degli atti di acquisto, deliberò di ripartire il debito tra gli acquirenti e ottenne anche un decreto ingiuntivo contro una di essi. Gli acquirenti impugnarono la delibera sostenendo di non aver mai aderito al consorzio e di non essere quindi consorziati; la singola acquirente oppose il decreto ingiuntivo sul medesimo presupposto. I motivi dei ricorsi per cassazione censuravano le sentenze d'appello per: motivazione apparente o contraddittoria; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'atto costitutivo del consorzio e dei rogiti; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul comma 4 della clausola statutaria; violazione dell'art. 870 c.c. e dell'art. 15 L.R. Puglia n. 6/1979, sostenendosi che gli acquirenti avessero assunto l'obbligo di pagare gli oneri consortili.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché connessi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondati i vizi motivazionali, osservando che le sentenze di merito avevano effettivamente esaminato e disatteso sia l'interpretazione del consorzio basata sul comma 3 dell'atto costitutivo sia quella fondata sul comma 4 e sulle clausole dei rogiti. Ha escluso anche l'omessa pronuncia, perché la corte d'appello aveva deciso espressamente sulla clausola invocata. Quanto alle violazioni di legge, ha ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione inesistente/apparente, non essendo consentito sostituire una diversa lettura plausibile a quella del giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei consorzi di urbanizzazione, l'obbligo del consorziato non deriva dalla mera proprietà, ma dalla volontaria adesione al consorzio o dalla sua valida contrattualizzazione nel titolo di acquisto; nel caso concreto, la corte territoriale aveva escluso che tale fonte obbligatoria fosse rinvenibile negli atti esaminati. Conseguentemente, il consorzio è stato condannato alle spese di entrambi i giudizi di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 870 c.c.

    È richiamato come base normativa generale dei consorzi edilizi, ma la Corte ribadisce che l'obbligo di pagamento degli oneri consortili, nei consorzi di urbanizzazione, non discende automaticamente dalla proprietà del bene, bensì dalla contrattualizzazione dell'adesione o dall'imposizione del vincolo nel titolo di acquisto.

  • art. 15 L.R. Puglia n. 6/1979

    È richiamato quale norma regionale rilevante per la costituzione e l'operatività del consorzio edilizio; la Corte non ne fa una lettura autonoma, ma conferma che l'obbligazione verso il consorzio richiede la fonte negoziale prevista dagli atti consortili e di acquisto.

  • art. 1362 c.c.

    La dedotta violazione viene esclusa perché l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito è ritenuta plausibile e sorretta da motivazione effettiva.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte precisa che la censura, per essere ammissibile, deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; nel caso concreto la doglianza si risolveva in una diversa lettura delle clausole negoziali.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione delle sentenze impugnate non è ritenuta né apparente né perplessa né contraddittoria, perché esponeva in modo chiaro le ragioni del decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia, poiché la corte d'appello si era espressamente pronunciata sulla clausola statutaria invocata dal consorzio.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione delle impugnazioni connesse.

  • art. 366 c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza e dei requisiti di contenuto sono respinte perché i ricorsi contenevano una sufficiente esposizione dei fatti e non richiedevano l'esame di documenti ulteriori rispetto a quelli già riportati nelle sentenze impugnate.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per escludere l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È citato nel ragionamento sull'asserito giudicato esterno, ma la Corte nega che nel caso vi fosse prova della formazione del giudicato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per dare atto dei depositi difensivi in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nei consorzi di urbanizzazione, l'obbligo del singolo proprietario di contribuire agli oneri consortili non deriva automaticamente dalla sola titolarità del bene, ma richiede una valida fonte negoziale: adesione al consorzio o esplicita assunzione dell'obbligo nel titolo di acquisto.
  • L'interpretazione delle clausole statutarie e dei rogiti notarili è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non per il solo fatto che il ricorrente proponga una lettura diversa.
  • Per denunciare la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. non basta richiamarli in astratto: occorre indicare concretamente quale canone sia stato disatteso e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata affronti espressamente la questione dedotta, anche se la soluzione adottata sia sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di giudicato esterno richiede, se la questione è stata già esaminata e negata dal giudice di merito, una specifica censura sul punto; la mera riproposizione dell'eccezione non è sufficiente a devolvere la questione al giudice dell'impugnazione.
  • La motivazione è costituzionalmente sufficiente quando rende percepibili le ragioni della decisione; non è richiesto che confuti analiticamente ogni argomento di parte, essendo sufficiente che le tesi incompatibili risultino implicitamente disattese.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

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